Autoanalisi ed elettrocardiogramma, devono essere eseguiti in spazio apposito?

Autoanalisi ed elettrocardiogramma, devono essere eseguiti in spazio apposito?

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Relativamente al decreto legge 16 dicembre 2010 e integrazione al DL 153 del 2009, i servizi di secondo livello (monitoraggio pressione arteriosa e attività cardiaca controllati in telemedicina) possono essere eseguiti nello stesso spazio in cui vengono eseguite prestazioni analitiche di prima istanza, ovvero autoanalisi glicemia, colesterolo, ecc…? E per tali prestazioni i pazienti possono avvalersi del farmacista, per agevolare l’esecuzione?

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Domanda del 20 Luglio 2016
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Domanda Privata

L’art. 4 del DM del 16.12.2010, attuativo delle disposizioni del D.Lgs.153/2009 in materia di prestazioni analitiche di prima istanza e – in generale – di test autodiagnostici effettuabili nelle farmacie pubbliche e private, dispone espressamente che queste ultime “…per l’effettuazione delle prestazioni per l’assistenza ai pazienti che in autocontrollo fruiscono delle prestazioni di cui all’art. 2 e 3 [che, rispettivamente, disciplinano l’esecuzione delle prestazioni analitiche di prima istanza (art. 2) ed individuano i dispositivi strumentali per le prestazioni di autodiagnosi e, quindi, in definitiva quest’ultime (art. 3) – n.d.r.] utilizzano spazi dedicati e separati dagli altri ambienti che consentano l’uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza nonché l’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, in base a linee guida fissate dalla regione.”.
Pertanto allo stato attuale, in assenza di ulteriori indicazioni fornite dalle autorità regionali, nulla impedisce che entrambe le attività vengano eseguite nello stesso spazio purché si tratti di uno spazio esclusivamente dedicato a tale attività e adeguatamente separato dagli altri ambienti della farmacia e purché l’organizzazione di tale ambiente riservato, sia pure comune, consenta – come prescrive la norma ministeriale appena richiamata – l’esecuzione di queste prestazioni in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa in materia di privacy.
Relativamente al secondo quesito, l’art. 1 dello stesso DM dispone che “in caso di condizioni di fragilità di non completa autosufficienza” del paziente sottoposto a controllo, tutti i dispositivi per test auto-diagnostici possono essere impiegati “mediante il supporto di un operatore sanitario” e naturalmente può trattarsi anche dello stesso farmacista, a condizione, beninteso, che il suo intervento si limiti al mero ausilio per l’utilizzo dell’apparecchio e che l’attività di assistenza sia effettuata nei limiti del proprio profilo professionale, senza “invadere” pertanto le competenze di altre professioni sanitarie.

* * *
Con i migliori saluti.

Studio Associato
Bacigalupo-Lucidi

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 20 Luglio 2016

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