Concorso “ordinario” farmacia, in che modo viene calcolata indennità di avviamento?

Concorso “ordinario” farmacia, in che modo viene calcolata indennità di avviamento?

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Sono diventata titolare da circa un anno e mezzo di una sede farmaceutica in Toscana con il concorso ordinario del 2011; ora è uscitala graduatoria definitiva del concorso ordinario della Campania 2009, la mia regione.
La domanda è questa : in caso di assegnazione e accettazione della nuova sede , io rinuncio a quella in Toscana che viene affidata in gestione provvisoria al candidato presente nella mia stessa graduatoria o iin gestione definitiva visto che la graduatoria è ancora in vigore? L’ indennità di avviamento come viene calcolata , visto che non sono passati 3 anni?

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Domanda del 9 Febbraio 2017
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Domanda Privata

Nei concorsi ordinari, differentemente – come vedremo – da quelli straordinari, la sede resasi vacante per decadenza – di diritto ai sensi dell’art. 112 TU.San. – del titolare che ne abbia accettata un’altra, non viene assegnata ai farmacisti utilmente graduati nello stesso concorso per ulteriore “scorrimento” della graduatoria, che infatti va circoscritto all’assegnazione delle sole sedi inserite originariamente nel relativo bando di indizione.
La sede così resasi vacante, pertanto, andrà assegnata direttamente mediante interpello dei farmacisti utilmente collocati nella graduatoria regionale ad efficacia quadriennale (se naturalmente approvata e tuttora efficace nella regione X), ovvero a seguito del primo concorso ordinario successivo bandito nella stessa regione.
In questa seconda eventualità, il comune competente può nelle more autorizzare l’esercizio della farmacia in via provvisoria individuando questa volta l’affidatario sulla base della graduatoria relativa all’ultimo concorso ordinario espletato sempre nella regione X.
In questi 21 concorsi straordinari, invece, le sedi vacanti per decadenza del titolare assegnatario di un’altra sede vanno offerte – unitamente a quelle originariamente inserite nel bando di indizione e risultanti a quel momento non ancora assegnate (per mancata o carente risposta all’interpello, per mancata accettazione, per successiva decadenza dall’assegnazione, ecc.) e sempre con il solito criterio dello “scorrimento” – ai farmacisti utilmente collocati nella graduatoria dello stesso concorso straordinario, rientrando dunque in sostanza nel primo interpello successivo alla decadenza.

Quanto all’indennità di avviamento, sicuramente Le spetta anche se il coefficiente di moltiplicazione del reddito medio annuo della farmacia dichiarato ai fini fiscali – ipotizzando che la durata della Sua gestione corrisponderà al momento della decadenza più o meno a 2 anni, cioè a 24 mesi – dovrà essere il seguente: 60 (mesi) : 3 = 24 : X.
Pertanto il reddito medio del biennio sarà moltiplicato per 1.2.
Tra qualche giorno, comunque, Lei dovrebbe veder pubblicata una Sediva news molto articolata riguardante una vicenda molto vicina alla Sua.

* * *
Con i migliori saluti.

Studio Associato
Bacigalupo-Lucidi

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 9 Febbraio 2017

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