Concorso straordinario Emilia-Romagna e deliberazone 14/12/2015, in caso di ricorso possibile accettare altra sede?

Concorso straordinario Emilia-Romagna e deliberazone 14/12/2015, in caso di ricorso possibile accettare altra sede?

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Sono vincitore di concorso straordinario Emilia-Romagna in forma associata e ho appreso della deliberazione regionale che assegna le licenze come co-titolarità. Ho anche letto vari pareri di studi legali che reputano tale deliberazione, così come la deliberazione madre, quella ministeriale, al limite dell’assurdo e che molto probabilmente verrà impugnata da molti vincitori che come me, si vedono limitare moltissimo il proprio margine di manovra per 10 anni andando in contraddizione col decreto Bersani che invece dava piene libertà di acquisizione di quote societarie di farmacie. La domanda è questa: ritenete possibile nel caso di un nostro ricorso al TAR regionale o in qualsiasi altra sede, che i giudici ci diano ragione nel ritenere non applicabile tale deliberazione (la 14/12/2015 regione Emilia-Romagna, e che dunque ci sia possibile tenere altre quote di società od anche accettare un’altra eventuale sede che possa esserci assegnata in un’altra regione al medesimo nostro gruppo senza che ci vediamo vedere decaduta la nostra sede in Emilia-Romagna?

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Domanda del 10 Febbraio 2016
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Domanda Privata

Premetto che il vincolo decennale e la paritarietà delle quote è previsto dalla legge Monti e quindi qualsiasi società si vada a costituire deve rispettare tali vincoli. Il “decreto Bersani” del 2006 nulla ha a che vedere con la legge Monti del 2012.
La delibera Emilia-Romagna, se si valuta bene, ha unicamente lo scopo di evitare che un gruppo vincitore in due regioni apra due farmacie. E questo avrebbe un senso. La legge Monti però ha il difetto di non avere preso in considerazione questa eventualità. Ora, o si fa una legge chiarificatrice oppure avanti coi ricorsi.

Cordiali saluti

Prof. Maurizio Cini

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Pubblicato da Prof. Maurizio Cini
Risposta del 10 Febbraio 2016

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