Consegna farmaci a domicilio, auto aziendale in che modo è deducibile?

Consegna farmaci a domicilio, auto aziendale in che modo è deducibile?

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Vorrei comprare un auto aziendale per la consegna farmaci a domicilio, la deducibilità del costo di acquisto è sempre del 20% oppure del 40% in 5 anni? L’IVA è detraibile in misura del 40%? Con la legge di Stabilità 2016 è più conveniente fare un leasing?

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Domanda del 17 Febbraio 2016
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Domanda Privata

Il regime fiscale delle autovetture aziendali è sempre lo stesso a prescindere dallo specifico utilizzo a cui sono destinate.
Pertanto, anche i costi e le spese relative al veicolo acquistato appositamente per la consegna di farmaci a domicilio – ma non necessariamente il mezzo deve essere destinato soltanto a questo scopo (!) – saranno deducibili nella misura massima del 20% ai fini delle imposte dirette e del 40% ai fini dell’Iva.
Per il veicolo acquistato in proprietà l’aliquota ministeriale massima applicabile è del 25% – ridotta alla metà per il primo anno – assumendo, però, il costo fiscalmente rilevante nel “tetto” di € 18.075,99.
In pratica l’importo massimo della quota annuale fiscalmente rilevante non può superare € 4.518,99 e su tale ammontare deve essere applicato l’ulteriore limite di deducibilità del 20% per ottenere, in definitiva, un importo massimo fiscalmente deducibile di € 903,79.
L’ammontare di € 18.075,99 costituisce inoltre, in misura proporzionalmente corrispondente, anche il limite fiscale dei canoni leasing. Conseguentemente, per un’autovettura acquistata in leasing al costo, poniamo, di € 35.000,00, il massimo importo fiscalmente rilevante dei canoni – su cui ancora deve essere applicato l’ulteriore limite di deducibilità del 20% – sarà proporzionalmente pari a (18.076/35.000=) 51%.

E’ evidente, quindi, che non c’è alcuna vera convenienza fiscale nella scelta tra le due forme di acquisizione e da questo punto di vista la legge di Stabilità 2016 non ha cambiato alcunché tranne che prevedere, anche per gli autoveicoli, la possibilità – in ordine agli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 – di avvalersi del c.d. “super-ammortamento fiscale”, elevando del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
In tal modo il richiamato limite di € 18.075,99 viene dunque elevato a € 25.306,38, con il vantaggio di maggiorare in definitiva – nella stessa misura – gli importi deducibili delle quote di ammortamento e/o i canoni di locazione finanziaria.

* * *
Con i migliori saluti.
Studio Associato
Bacigalupo-Lucidi

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 17 Febbraio 2016

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