Differenze contabili DCR, gestore provvisorio deve sanare differenze contabili?

Differenze contabili DCR, gestore provvisorio deve sanare differenze contabili?

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Sono stato gestore provvisorio di sede rurale, in Lombardia, dal 2004 al 2010. A tale data la farmacia è stata assegnata a collega vincitrice di regolare concorso ed attualmente titolare della farmacia in oggetto. Nell’anno corrente (2016) la ASL di appartenenza esige, dalla collega titolare, differenze contabili da verifiche su DCR dell’anno 2006 e che andranno ad essere decurtate dall’importo da liquidare alla farmacia con la DCR del mese di Settembre c.a. Ribadendo che nel 2006 ero gestore della farmacia, è corretta la procedura dell’ASL che impone all’attuale titolare di sanare differenze contabili della gestione precedente e risalenti al 2006? Qual è il termine massimo entro il quale la ASL può contestare differenze contabili riscontrate in DCR?

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Domanda del 5 Ottobre 2016
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Domanda Privata

L’art. 4, comma 12, della Convenzione approvata con dpr. 371/1998, prevede che gli uffici competenti rettifichino d’ufficio con contestuale motivata comunicazione alla farmacia tutti gli errori contabili compresi quelli relativi alla quota di partecipazione alla spesa farmaceutica da parte dell’assistito, i diritti addizionali o quant’altro previsto dalla normativa vigente, fatto salvo il diritto della farmacia di ricorrere alla Commissione farmaceutica aziendale competente a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarità ed inosservanza dell’accordo.
Le differenze contabili cui Lei fa riferimento, pertanto, una volta accertate e comunicate alla farmacia (la quale può evidentemente controdedurre deducendo eventuali irregolarità sulle verifiche effettuate o ricorrere alla Commissione aziendale), vengono addebitate alla farmacia dalla Asl nel periodo prescrizionale ordinario decennale, che è quello applicabile alla vicenda in esame.
La Convenzione fa dunque sempre riferimento alle “farmacie” ed è per questo motivo che la Asl chiede all’attuale titolare di sanare quelle differenze contabili riscontrate nella Sua gestione risalente al 2006, e perciò, se le rettifiche sono corrette, il titolare ha una duplice scelta: contestare l’addebito dal punto di vista soggettivo, tenuto conto della mancata identità tra contravventore e soggetto chiamato al rimborso, oppure chiedere a Lei in sede di rivalsa il relativo importo, previa comunicazione a Lei delle rettifiche.
Probabilmente, questa sarà la facoltà esercitata dall’attuale titolare, perché perlomeno è la più semplice per lui.

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 5 Ottobre 2016

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