Laboratorio galenico farmacia, è “super ammortizzabile” al 140%?

Laboratorio galenico farmacia, è “super ammortizzabile” al 140%?

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Vorrei sapere se gli strumenti obbligatori per il laboratorio galenico farmacia (bilancia, incapsulatrice, armadio frigo ecc.) fanno parte dei beni materiali strumentali nuovi a cui può essere applicato il super ammortamento del 140%. E dove reperire un elenco esaustivo dei suddetti beni a cui può essere applicato il super ammortamento.

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Domanda del 14 Novembre 2016
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Domanda Privata

Gentile lettore,

Il super ammortamento è stato disciplinato dai commi 91 a 94 e 97 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, c.d. legge di stabilità 2016.

L’agevolazione in oggetto prevede un’agevolazione ai fini della determinazione delle imposte, consentendo una rideterminazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei beni materiali,nuovi ed acquistati entro il 31 dicembre 2016, apportando una maggiorare il costo di acquisto dei beni materiali del 40%. Infatti ex comma 91 del suindicato articolo “Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione e’ maggiorato del 40 per cento.”

Come si può leggere dalla norma, questa parla di beni strumentali e quindi di tutti quei beni funzionali allo svolgimento dell’attività, in questo caso quindi, utilizzati per la preparazione di prodotti galenici.

A sostegno di tale tesi possiamo utilizzare il comma 93 dell’articolo 1 della legge di stabilità che fa espresso richiamo ai beni non soggetti a tale agevolazione: “La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonche’ agli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla presente legge.” Quindi il comma fa una specifica suddivisione:

Beni il cui coefficiente di ammortamento è inferiore al 6,5%

Fabbricati e costruzioni

Beni previsti nell’allegato 3 della legge di stabilità (di cui si riporta il link http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg)

Nel caso del laboratorio galenico, i beni utilizzati ex tabella 6 della farmacopea ufficiale sono tutti strumenti che ex tabella dei coefficienti di ammortamento stabiliti dal Ministero delle Finanze con DM del 31/12/1998 e successive modifiche, hanno un coefficiente superiore a quanto indicato dal suddetto comma.

Quindi, in conclusione dall’interpretazione dei suddetti commi, è possibile rispondere in maniera affermativa al suo quesito.

Le proponiamo inoltre una lettura della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 23/E del 26 maggio 2016 (allegata) che esplica in maniera chiara gli ambiti di applicazione di tali norme.

Restando a sua disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si inviano
Cordiali Saluti.

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Pubblicato da Claudio Sica
Risposta del 14 Novembre 2016

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