Revisione pianta organica, può un giudice annullare delibera comunale?

Revisione pianta organica, può un giudice annullare delibera comunale?

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Abbiamo aperto una farmacia con il concorso straordinario a febbraio 2016. Il comune nell’individuare la zona aveva creato un’area eccessivamente circoscritta con un solo locale disponibile e con 107 residenti all’interno della zona (su un comune di 9900 persone).
Nel 2012 aveva giustificato la localizzazione della zona in previsione di uno sviluppo commerciale e di un adeguamento delle infrastrutture che migliorassero la viabilità.
La farmacia non ha però mai lavorato abbastanza da sostenersi poichè è pericoloso l’accesso ai locali della farmacia (si può arrivare solo in macchina e non ci sono accessi pedonali e/o marciapiedi), si trova in una zona di transito veloce e praticamente non ci sono residenti.
Abbiamo fatto istanza di revisione di pianta organica al comune (il 2016 era anno pari), il quale ha ampliato la nostra zona proprio per migliorare il servizio ai cittadini, motivandola con la mancanza di sviluppi commerciali e di infrastrutture che permettessero una migliore viabilità (a distanza di quasi 5 anni non si sono verificate le ipotesi preventivate dalla vecchia giunta nel 2012).
La ASL è favorevole alla nuova zonizzazione e l’Ordine dei farmacisti ha rimesso tutte le decisioni al comune.
Sulla delibera non è scritto ma naturalmente, senza la possibilità di spostamento è seriamente a rischio la sostenibilità economica dell’azienda farmacia.
Una farmacia del comune si è opposta con ricorso al TAR con i soliti motivi (sviamento di potere, carenza di istruttoria e motivazione, illogicità nella suddivisione del territorio, violazione trasparenza e par condicio).
Che probabilità ci sono che un giudice annulli la delibera comunale alla luce dei motivi per cui è stata fatta una nuova zonizzazione e dia ragione alla farmacia resistente che si troverebbe ad 1 Km dall’eventuale nuova sede della nostra farmacia ?

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Domanda del 10 Giugno 2017
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Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di 5 anni fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

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Domanda Privata

Riscontriamo il Suo quesito di cui alla email del 25/05/2017, riservandoci di pubblicare domanda e risposta sul sito http://www.sediva.it e sulla nostra pagina di Facebook.

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Una vicenda sostanzialmente analoga a quella da Lei descritta è stata recentemente decisa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1678 del 10/04/2017, a seguito dell’appello del Comune di Trento contro la decisione del Tar n. 284 del 10/07/2014.

Il CdS ha confermato per buona parte gli assunti del primo giudice che aveva annullato la deliberazione consiliare di revisione straordinaria della p.o. del comune istitutiva di nuove sedi farmaceutiche, una delle quali – di questo si erano doluti i ricorrenti (titolari di farmacia) – in una zona non densamente popolata già servita da due esercizi.

Sia per il Tar Trento che per il CdS è incongrua la collocazione di una nuova farmacia in una zona che non può assicurare la “sostenibilità economica” dell’esercizio, un dato questo che per di più – almeno nella fattispecie – ha assunto un ruolo “strutturale” nella collocazione territoriale e configurazione della sede.

La diversità della vicenda trentina rispetto a quella che La riguarda sta soprattutto – come rileva in particolare il CdS – nel fatto specifico che fosse stato lo stesso Comune ad “autovincolarsi”, assumendo espressamente la “sostenibilità economica” delle farmacie neo istituende come dato portante della scelta riguardante la loro localizzazione.
Questo precedente, anche se peculiare come abbiamo appena visto, potrebbe nondimeno essere evocato a Suo favore nel giudizio promosso contro l’ampliamento della sede, tenendo comunque sempre presente che in casi come questi – se un provvedimento modificativo della porzione territoriale (che qui immaginiamo possa essere lo stesso provvedimento di revisione ordinaria della p.o.) di una sede si dà carico di illustrare anche sommariamente le ragioni di pubblico interesse che hanno ispirato la scelta – difficilmente il giudice amministrativo ripercorre le valutazioni della p.a., ritenendole infatti, almeno in linea generale, insindacabili perché ampiamente discrezionali.

Inoltre, ci pare che anche i dati urbanistici di proiezione corroborino il provvedimento rendendolo ancor più resistente alle censure che presumibilmente avrà dedotto in giudizio il ricorrente.

* * *

Con i migliori saluti.

Studio Associato
Bacigalupo-Lucidi

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 10 Giugno 2017

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