Vendita farmaci online, quale è il percorso burocratico da seguire?

Vendita farmaci online, quale è il percorso burocratico da seguire?

1
0

Vorremmo qualche indicazione riassuntiva sul percorso burocratico necessario alla farmacia per la vendita farmaci online senza obbligo di prescrizione, perché anche a molti nostri colleghi non sono chiare le prescrizioni ministeriali.

Marcato come spam
Domanda del 1 Marzo 2016
344 viste

Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di 5 anni fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

0
Domanda Privata

Per la verità, la Federfarma Vi ha fornito dettagliate ed esaustive indicazioni su questa vicenda nella circolare del 28/01/2016, che troverete comunque qui unita, completa della relativa documentazione.
Del resto, con il D.M. Salute del 06/07/2015 (G.U. n. 19 del 25/01/2016) e con la circolare di commento dello stesso Dicastero (datata il giorno successivo alla pubblicazione del decreto), si possono ritenere ormai perfezionate le disposizioni di attuazione dell’art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006 in materia di vendita a distanza di medicinali per uso umano.
Quindi, per tutti gli aspetti strettamente operativi rimandiamo alla documentazione allegata, limitandoci in questa sede a richiamare sinteticamente i tratti salienti della nuova modalità di distribuzione, anche per permettervi di valutarne oneri e opportunità.
Dunque, l’art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006 consente a coloro (farmacie e para-farmacie) che vendono al pubblico medicinali di cederli anche via web, ma soltanto quelli – come anche il quesito ricorda – senza obbligo di prescrizione.
A questo fine è necessario essenzialmente ottenere: a) l’autorizzazione dalla regione o provincia autonoma (ovvero altre amministrazioni pubbliche da queste indicate) e: b) il rilascio del logo identificativo nazionale (trasmesso via pec in unica copia digitale all’interessato) con il connesso collegamento ipertestuale all’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita on-line, pubblicato sul portale del Ministero.
Il logo ministeriale (in cui il disegno costituisce un marchio registrato con tutti gli effetti giuridici che ne derivano) e il collegamento ipertestuale consentono ai visitatori del sito internet della farmacia (mediante il quale quest’ultima deve effettuare le cessioni in argomento) di verificare che la farmacia stessa sia autorizzata (anche) alla vendita on-line di medicinali, e che non si tratti perciò, ad esempio, di un sito illegale; per tale ragione – come avverte la circolare ministeriale – l’inizio dell’attività deve ineludibilmente seguire l’apposizione, su tutte le pagine web dedicate alla vendita dei farmaci, del logo stesso.
Il logo deve comunque essere utilizzato esclusivamente per la cessione dei medicinali (perciò, attenzione, non per la vendita a distanza di prodotti diversi, come parafarmaco, cosmetica, ecc.), e inoltre la farmacia (o para-farmacia) non può cedere a chicchessia il logo, né affittarlo, né modificarlo (tranne che per l’aumento o la diminuzione proporzionale delle sue dimensioni) e neppure associarlo a qualunque altro marchio od oggetto che possa trarre in inganno circa il suo significato e la sua forma.
La nota ministeriale, inoltre, fornisce alcune utili indicazioni sulle vetrine “virtuali” dei farmaci venduti on-line consentendone la raffigurazione dell’imballaggio esterno o del confezionamento primario, l’indicazione del prezzo e/o degli sconti offerti – che ai sensi della normativa vigente (art. 32 D.L. 201/2011 e art. 11 D.L. 1/2012, rispettivamente il Salvaitalia e il Crescitalia) devono coincidere con quelli praticati presso il punto vendita farmacia (perciò, secondo il Ministero, quando la farmacia vende on‑line è come se vendesse all’interno del locale) – nonché la riproduzione, purché integrale, del contenuto del “bugiardino”.
E’ invece inibito ogni messaggio pubblicitario, sia pure soltanto ricavabile dall’immagine della confezione, perché in tal caso sarebbe richiesta l’autorizzazione in materia di pubblicità del farmaco presso il pubblico prevista dall’art. 118 D.lgs. 219/2006.
Infine, il trasporto dei medicinali di cui è consentita la vendita a distanza va effettuato con il rispetto delle linee guida di buon pratica di distribuzione.
Il Ministero tace sul punto, ma riteniamo che – nell’osservanza di quelle linee guida – la farmacia possa affidare anche a un terzo la consegna dell’ordine on-line, e però, sembra lecito dedurlo, questo affidamento non sottrarrebbe il titolare della farmacia alla responsabilità inerente alla “qualità” del farmaco consegnato in esecuzione dell’ordine. Ma qui un chiarimento ufficiale certo non guasterebbe.
(stefano civitareale)

Marcato come spam
Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 1 Marzo 2016

Se non trovi risposte alla tua domanda nell'archivio domande
puoi inviare una domanda agli esperti.

Non perderti le nuove risposte pubblicate

Riceverai periodicamente le ultime risposte sugli argomenti trattati.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo il tuo indirizzo email per altre ragioni.