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Intanto i periodi lavorativi valutabili sono solo quelli comprovabili da documenti della pubblica amministrazione. La norma che disciplina la valutazione dei periodi lavorativi è la seguente del DPCM 298/94:
Art. 5. Valutazione dei titoli 1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone: a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera; b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all’esercizio professionale. 2. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno. 3. Ai fini della valutazione dell’esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi: a) per l’attivita’ di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni; b) per l’attivita’ di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni; c) per l’attivita’ di professore ordinario di ruolo della facolta’ di farmacia, per l’attivita’ di farmacista dirigente dei ruoli delle unita’ sanitarie locali, per l’attivita’ di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l’attivita’ di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni; d) per l’attivita’ di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unita’ sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all’ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facolta’ di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanita’ e dell’Istituto superiore di sanita’, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni. 4. La mancata iscrizione all’albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l’iscrizione stessa non sia obbligatoria per l’esercizio dell’attivita’ espletata. 5. L’attivita’ professionale dei candidati appartenenti alla Comunita’ economica europea e’ valutata come appresso: a) l’attivita’ di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un Paese della Comunita’ economica europea e’ equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana; b) l’attivita’ di ogni altro farmacista che lavori a tempo pieno in farmacia aperta al pubblico di Paese comunitario, e’ equiparata all’attivita’ di collaboratore di farmacia italiano; c) l’attivita’ di direttore di farmacia ospedaliera di un Paese comunitario e’ equiparata all’attivita’ di direttore di farmacia ospedaliera italiana; d) l’attivita’ espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese comunitario e’ equiparata all’attivita’ di farmacista coadiutore o collaboratore delle unita’ sanitarie locali.
Quanto alla questione dei primi e dei secondi dieci anni vale la regola che vengono computati come primi dieci quelli del decennio (o della frazione di decennio) che conferiscono il maggio punteggio e poi gli altri nelle varie qualifiche. Non vengono valutati assolutamente come anni di calendario. Per periodo inferiore a un anno che non viene valutato si intende solo nel caso la pratica professionale totale sia inferiore all’anno. Gli “spezzoni” invece si sommano.
Cordiali saluti.
Maurizio Cini