L’attività di estetica è disciplinata da una specifica normativa che ne indica espressamente quali vi rientrino e quali possano essere svolte, e i requisiti che deve possedere chi la intenda esercitare.
In particolare l’art. 1 della legge 04.01.1990 nr. 1 recita:
1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti;
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713;
3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
Tali enunciazioni mirano a voler distinguere nettamente e senza ambiguità gli interventi estetici da quelli terapeutici che sono riservati alle professioni mediche.
Inoltre, e sempre nell’interesse del cliente, normative regionali e comunali dettano regole e prescrizioni su locali, attrezzature e materiali di consumo, per lo più obbligatoriamente monouso e sterili, che devono essere utilizzati nell’effettuare prestazioni di tipo estetico.
La possibilità di avviare una cabina estetica in una farmacia è prevista dalla normativa che lo consente alle imprese già autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici, purché ne sia richiesta l’approvazione alla Asl e al Comune, e siano rispettati i regolamenti in materia previsti da ciascun Comune.
Occorre, inoltre, che ci si avvalga di addetti in possesso dei requisiti professionali di estetista, che saranno nominati come responsabili, all’interno della farmacia, del relativo reparto-cabina.
Trattandosi quindi di un’attività normata al duplice scopo di distinguerla da quella medica e di preservare salute e sicurezza dei clienti, propenderei per sconsigliare di avviare una cabina estetica in farmacia senza dotarsi della collaborazione di un addetto in possesso dei requisiti richiesti, che potrà anche non essere assunto con contratto di lavoro dipendente ma un soggetto con partita IVA con cui stipulare un regolare contratto di collaborazione professionale.
Rilevanti, inoltre, l’autorizzazione preventiva richiamata e la verifica dei requisiti igienici dei locali adibiti, l’idoneità delle attrezzature da utilizzare e, non ultima, l’osservanza delle norme di sicurezza previste per l’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.