Farmacista deve sempre percepire diritto addizionale in caso di intervento?

Farmacista deve sempre percepire diritto addizionale in caso di intervento?

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Il farmacista reperibile durante il turno notturno “a chiamata” ha sempre diritto al pagamento del diritto addizionale in caso di intervento?

In precedenti risposte fornite da questa stessa testata si evince come ci siano alcuni casi interpretativi in cui il suddetto diritto venga meno.

Mi chiedo come sia possibile abolire un diritto in quanto tale: se il farmacista effettua un servizio retribuito, regolamentato da leggi, non capisco come si possa ignorare il suddetto diritto.

Il riferimento riguarda il non pagamento del suddetto diritto di chiamata con ricetta mutualistica laddove il costo del farmaco sia inferiore al ticket/quota ricetta.

In sintesi: il diritto di chiamata, in generale, va corrisposto dal cliente, per farmaci non mutuabili o comunque senza possedere una ricetta mutualistica, o dal Ssn quando vi è una ricetta mutualistica. Dei due, o l’uno o l’altro deve pagare.

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Domanda del 27 Novembre 2023
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Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di 11 mesi fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

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Domanda Privata

Per risponderle e fare ordine è bene richiamare alcuni punti della normativa.

Tariffa dei Medicinali (Dm 22 settembre 2017), Articolo 9 Comma 1: viene stabilito un diritto addizionale di 7,50 euro per le farmacie urbane a fronte della necessità di dispensare farmaci ad uso umano (e veterinario) senza distinzione tra Sop o con ricetta medica o se in fascia C o a carico Ssn.

Nel caso delle ricette a carico Ssn, poi, la convezione Ssn stabilisce che il diritto addizionale non è dovuto dal paziente se le prescrizioni provengono da Ps, guardia medica o se il medico vi abbia indicato l’urgenza. In questo caso, il diritto addizionale viene posto a carico Ssn (in tale contesto, alcune Regioni richiedono al farmacista di indicare l’orario di dispensazione).

Una seconda osservazione è che la normativa non include esplicitamente tutti gli altri articoli: integratori alimentari, parafarmaci, dispositivi medici, etc. In base alle singole Regioni, poi, può essere previsto l’obbligo per il farmacista di dispensare durante il turno anche altri prodotti quali: dispositivi medici, materiale per medicazioni, prodotti per l’infanzia ecc... In questo caso spetta il diritto addizionale.

Detto questo, l’esempio in questione è un ulteriore e differente caso: davanti ad una ricetta Ssn "urgente" o Ps/Guardia Medica, il diritto addizionale (nei casi previsti come da Articolo 9 Comma 2) è ovviamente posto a carico del Ssn e non fatto pagare al paziente. Se però il farmaco Ssn viene dispensato a carico del paziente (quindi in regime privato) per questioni di costi legati a ticket/quota ricetta, l’unico modo per il farmacista per ricevere il diritto è farlo pagare al paziente.

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Pubblicato da Marco Ternelli
Risposta del 27 Novembre 2023

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