Da quel che si rileva leggendo il quesito, il messaggio promozionale contenuto nel “volantino” non riguarderebbe quindi soltanto la prossima apertura della nuova farmacia e magari la presentazione dei servizi che offre, o dei reparti di cui è composta, ma la pubblicità di specifici prodotti, medicinali e non (anche soltanto mediante la proposta di una forte scontistica che li riguarderebbe), secondo una logica prettamente commerciale, diciamo “da supermercato” (absit inuria…).
Ora, se da un lato, per l’art. 11, comma 8, del d.l. 24/01/2012 n. 1 convertito in l. 24/03/2012 (c.d. “Salva Italia”), “Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela”, vale pur sempre il principio introdotto dall’art. 5, comma 2, del c.d. “decreto Bersani”, per il quale “Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci”[la sottolineatura è nostra], come Lei ha giustamente rilevato .
Ma questo non costituisce l’unico limite, perché bisogna fare i conti anche con le specifiche disposizioni in materia di pubblicità sul farmaco contenute negli artt. 113 e segg. del D.Lgs. 219/06 (Codice comunitario dei farmaci per uso umano).
Sotto questo profilo – a parte il divieto assoluto di pubblicità per i farmaci che possono essere forniti solo dietro presentazione di ricetta medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti, di cui all’art. 115 – particolare attenzione va posta alle prescrizioni di contenuto minimo della pubblicità presso il pubblico, che contemplano: la chiara identificazione del prodotto come medicinale (art. 116 lett. a); l’obbligo di fornire le informazioni indispensabili per un suo uso corretto (art. 116 lett. b n. 2); la presenza nel messaggio pubblicitario dell’invito al consumatore in forma esplicita ad una informazione corretta sull’uso del farmaco prima dell’uso stesso attraverso la lettura del foglio illustrativo e/o della confezione (art. 116 lett. b n. 3); nonché – ultima ma non meno importante – la prescrizione che vieta la presenza di qualsivoglia elemento nel messaggio pubblicitario tale da indurre il consumatore ad assimilare il medicinale ad un prodotto alimentare, ad un prodotto cosmetico o ad altro prodotto di consumo (art. 117 lett. g) (e per generare “confusione” basterebbe, ci pare, la compresenza nel messaggio pubblicitario di prodotti medicinali e non…).
Dobbiamo per di più anche considerare gli ostacoli che può frapporre la deontologia professionale.
Infatti, secondo il Vs. Codice attualmente in vigore (art. 20, 4° comma), “la pubblicità della farmacia è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza a tutela e nell’interesse dei cittadini” e inoltre (art. 20, 5° comma) “è conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati” [la sottolineatura è sempre nostra].
In sostanza, come probabilmente Lei sa meglio di noi, il farmacista, finanche quando “tratti” prodotti non medicinali, non deve anteporre gli interessi commerciali, e questo, notoriamente, al fine primario della tutela della salute del cittadino che informa tutta la sua attività.
In definitiva, se deontologicamente è lecito promuovere nel rispetto dei richiamati principi – e quindi più con spirito informativo che pubblicitario, almeno per come comunemente si intende l’espressione – sconti e/o altre iniziative commerciali, è molto meno lecito, evidentemente, “pubblicizzare” singole specialità medicinali.
Da questo quadro d’insieme, pur tracciato con la necessaria sintesi del caso, emerge insomma che, se la promozione della farmacia nel suo complesso (dei reparti di cui è costituita, ad esempio: omeopatia e veterinaria, ovvero dei servizi che offre, ad esempio: autoanalisi, test della pelle e/o del capello ecc.), o anche l’informativa di sconti e/o campagne promozionali su questa o quella categoria di prodotti, possono, se operate nel rispetto dei principi deontologici ricordati, rivelarsi in fin dei conti legittime e pienamente ammissibili, di contro i messaggi promozionali riguardanti specifici prodotti medicinali (anche se formulati nella forma di una semplice proposta di sconto) – specie se “veicolati” da e con modalità tipicamente commerciali (“da supermercato” per l’appunto) – correrebbero il serio rischio di violare non solo le norme deontologiche appena richiamate ma le stesse disposizioni legislative in materia di pubblicità del medicinale, tenuto anche conto che tutte le precauzioni cui si è accennato, prescritte dal Codice comunitario per i messaggi pubblicitari riguardanti farmaci, difficilmente potrebbero nel concreto essere adottate nello spazio ben ridotto di un “volantino”.
(stefano civitareale)