Se abbiamo capito bene, la domanda è la seguente: Lei ha partecipato con Tizio e Caio al concorso e si appresta a rendersi con loro assegnatario di una sede, presumibilmente in tempi brevi e comunque non oltre il 31.12.2016, e vorrebbe costituire con Sempronio una società che si renda a propria volta acquirente di altra farmacia a decorrere dall’01.01.2017.
Tutto questo – essendosi perfezionata la fase propriamente concorsuale (conclusasi con la pubblicazione della graduatoria), che è autonoma rispetto alle operazioni successive, pur trattandosi di sub-procedimenti tutti finalizzati all’assegnazione delle sedi – Le sarebbe d’altra parte consentito, secondo noi, anche se con Sempronio formasse oggi una società e acquistasse oggi l’altra farmacia.
Non possiamo tuttavia negare che per ragioni pratiche, riconducibili anche all’imprevedibilità dei comportamenti regionali e comunali dinanzi alla nota ministeriale sulla contitolarità, sia comunque preferibile la soluzione da Lei indicata, quella cioè di costituire la seconda società – e acquistare la seconda farmacia – soltanto dall’01.01.2017 e comunque, aggiungiamo noi, dopo il rilascio della titolarità a favore della società formata con Tizio e Caio.
Per la verità, se trovasse accoglimento – quel che tendiamo ad escludere recisamente – l’idea della contitolarità, Lei potrebbe correre con Sempronio lo stesso rischio anche nell’ipotesi da Lei progettata, perché questa tesi Le impedirebbe di partecipare ad altre società, essendo come noto un titolare di farmacia (e perciò anche il “contitolare” fantasticato dal Ministero) incompatibile con la veste di socio.
Ma un quadro così fosco, lo ribadiamo per l’ennesima volta, ci pare di doverlo escludere senza incertezze.
(gustavo bacigalupo)