Concorso straordinario farmacie e decreto regione Emilia Romagna

Concorso straordinario farmacie e decreto regione Emilia Romagna

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Il 14 Dicembre 2015 con un DGR (GPG/2015/2270), la Regione Emilia Romagna avvisava i vincitori dell’esistenza di 28 sedi sub iudice raggruppate in tre elenchi per motivi diversi di giudizio. Tra queste, l’elenco 2 conteneva n. 6 sedi farmaceutiche richieste in prelazione ai comuni. Il Consiglio di Stato, con sentenza numero 3867/2013, annullava il provvedimento provinciale di concessione delle 6 sedi in prelazione ai comuni, e la sentenza stessa veniva quindi impugnata innanzi alla Corte di Cassazione.
Il DGR del 14 dicembre condizionava quindi la scelta dei vincitori inducendoli a non prendere in considerazione le sedi sub iudice (alcune molto importanti) durante la fase di interpello poiché, come si avvisava nel decreto stesso, l’eventuale titolarità acquisita dopo assegnazione di una di queste, poteva decadere all’esito negativo del giudizio, annullando di fatto il diritto del vincitore del concorso a mantenere la sede assegnata.
La questione che le volevo porre in esame nasce dal fatto che abbiamo potuto appurare solo qualche giorno fa, purtroppo, che in effetti il giudizio della Corte di Cassazione in merito quindi alle 6 farmacie in elenco 2, è stato già emesso il 3 novembre 2015 e la sentenza registrata già il 24 novembre, dando definitivamente torto ai Comuni. Volevo quindi chiarire se il decreto della regione emesso in data 14 dicembre 2015, che continuava a ritenere queste 6 sedi come sedi sub iudice, condizionando quindi la scelta di tutti i vincitori del concorso, sia in qualche modo impugnabile, potendo rimettere in discussione tutta la procedura di interpello e assegnazione delle sedi.

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Domanda del 15 Novembre 2016
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Domanda Privata

In effetti si è trattato di una “emerita porcheria” soprattutto in relazione alla pretesa del comune di Reggio Emilia di considerare le sedi come prelazionabili. La sentenza però della Cassazione (solamente per quanto riguarda il conflitto di attribuzione tra magistratura ordinaria e amministrativa) ha chiarito definitivamente che le sedi non erano prelazionabili. Non ho al momento sotto mano le date dei vari eventi ma mi sembra (lei può porre di nuovo il quesito dopo avere verificato) che al momento dell’interpello la sentenza della Cassazione fosse già stata emessa, o resa pubblica, anche se solo da pochi giorni. Sicuramente chi ha risposto all’interpello non ne poteva facilmente essere a conoscenza e tale circostanza costituisce quasi un inganno, se pure formalmente legittimo. Un concorrente particolarmente attento avrebbe però potuto, prima di rispondere all’interpello, accertare lo stato del ricorso in Cassazione anche se non era ancora pubblicata la sentenza. Ritengo che ormai tutti i termini di ricorso siano scaduti e, comunque, essendo già state aperte numerose sedi, si rischierebbe, ricorrendo, di finire in un tunnel capace solo di determinare spese legali senza alcuna, o quasi, possibilità di vittoria.

Cordiali saluti.

M. Cini

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Pubblicato da Prof. Maurizio Cini
Risposta del 15 Novembre 2016

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