La risposta al quesito presuppone che:
si sia di fronte ad una situazione media, di normalità (si escludono cioè fattori eccezionali e casistiche rare);
la parte acquirente abbia tutti i requisiti richiesti dalla legge.
La prima cosa da fare se si ha l’intenzione di acqusire una farmacia è richiedere, e sopratutto legare la parte venditrice, ad un’analisi preventiva.
Si dovrà quindi subordinare il contratto di acquisito della farmacia a due diligence finanziaria, economica e fiscale, rivolgendosi ad un professionista (dottore commercialista e/o avvocato) serio e di fiducia.
Il fine di questa attività è infatti quello di valutare la convenienza di un affare e di identificarne i rischi e i problemi connessi, sia per negoziare termini e condizioni del contratto, sia per predisporre adeguati strumenti di garanzia, di indennizzo o di risarcimento.
Una volta predisposta l’acquisizione si può intavolare una trattativa che dovrà tener conto delle informazioni emerse durante l’analisi di verifica di cui sopra.
Decisi anche questi aspetti si potrà cercare la strada più conveniente dal punto di vista fiscale e tributario, sembra rivolgendosi ad un professionista che valuterà il caso specifico, in via generale però si può dire che la Legge di stabilità 2016 prevede un’agevolazione fiscale interessante consistente in un maxi ammortamento del 140% del costo del bene.
Immagino che l’ammortamento ex Legge di stabilità 2016, considerata la data d’invio del quesito di cui alla presente risposta, sia quello al quale si rifà la domanda stessa.
La legge ad oggi non è ancora definitiva per cui occorrerà aspettare il testo definitivo ma, essendo la decorrenza iniziale fissata al 15 ottobre 2015, riteniamo opportuno darvene cenno affinche’ possiate programmare, ed eventualmente anticipare, gli investimenti.
Il beneficio riguarda Irpef e Ires, non l’Irap.
I superammortamenti al 140% agevoleranno anche gli investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015, purché la consegna o la spedizione avvengano a partire da questa data. Quindi ciò che conta è che la consegna del bene sia avvenuta a partire dal 15.10.2015, anche in presenza di acconti anteriori, e a tal fine dovrebbero valere i criteri generali del TUIR e, pertanto, la data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale).
I beni non dovranno essere venduti prima della fine del periodo di ammortamento. In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento bisogna restituire al Fisco il bonus ricevuto, per cui nel determinare la plusvalenza/minusvalenza, ferme restando le quote di superammortamento già dedotte, occorrera’ operare una rettifica per i maggiori ammortamenti fiscali dedotti come se questo bonus non fosse esistito. In pratica si tassano i maggiori ammortamenti dedotti sotto forma di maggiore plusvalenza (o minore minusvalenza).
In sintesi possiamo dire che non è possibile utilizzare l’ammortamento perchè i beni, acquisiti tramite la compravendita dellla farmacia, non sono nuovi (nel senso di mai usati) cosi come non avrà più valore per la parte venditrice che, come già detto, dovrà rettificare la propria posizione fiscale.
Per quanto riguarda l’ultimo quesito posso dire che molto spesso la dottrina si è posta il problema della natura del fenomeno della “trasformazione” delle società. Non si ritiene possibile ad oggi una trasformazione come quella ipotizzata nella domanda.
Si può proporre pertanto una strategia diversa: la parte venditrice (la società) potrebbe costituire una impresa individuale e conferire, a questa nuova entità giuridica, l’azienda (cfr la farmacia oggetto di compravendita).
Dopo tutto ciò sarà possibile acquistare la farmacia nella veste giuridica scelta cosi come indicata nel quesito.
Con la speranza di essere stati chiari porgo cordiali saluti.