La discrezionalità di cui gode il Comune nella perimetrazione dell'area di pertinenza della sede farmaceutica sta a significare che il Comune, qualora si riveli impossibile aprire la farmacia nell'area individuata, debba prendere in carico la situazione e trovare una soluzione idonea.
Il TAR Veneto su ricorso di farmacisti vincitori di sede priva di idonei locali nella PO ha osservato che il Comune, considerato l'interesse pubblico alla fruibilità del servizio farmaceutico a favore della popolazione che sottende l'istituzione della nuova sede farmaceutica, “non poteva limitarsi a giustificare il diniego affermando che l'impossibilità di trovare nella zona indicata immobili da locare non era imputabile al Comune, né poteva giustificare il diniego richiamando una sorta di onere di specifica verifica preventiva in capo ai farmacisti assegnatari che avevano accettato la sede farmaceutica ad esito del terzo interpello del concorso straordinario, onere non previsto dalla disciplina di tale concorso che concede, invece, sei mesi (salvo proroga) a chi ha accettato la sede per aprire la farmacia, né poteva dare, altresì, rilievo alla consapevolezza da parte dei ricorrenti che l'area era edificabile, non potendo certo il Comune imporre ai farmacisti che hanno accettato la sede di assumersi anche l'onere eventualmente di costruire l'edificio da adibire a farmacia, onere che sarebbe del tutto sproporzionato e non compatibile con la disciplina del concorso straordinario”.
Ciò richiamato l’onere del Comune sussiste, con il rischio di eventuale ricorso alle vie di giustizia se i locali esistono ma non appaiono adeguati al vincitore del concorso.