In linea di massima non si riscontrano divieti nell’esercizio dell’attività di estetista all’interno di una farmacia. In tal senso si è pronunciata di recente anche la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio n. 5036 del 20/05/2013 – v. il nostro commento su Sediva News del 29/05/2013). Tuttavia dobbiamo segnalare che qualche Ordine professionale ancora non vede di buon occhio un “connubio” ritenuto sul piano deontologico “dequalificante” per l’identità professionale della farmacia.
Naturalmente, poiché quella di estetista è un’attività regolamentata da norme statali (L. 1/1990), regionali e comunali, chi effettua i trattamenti estetici deve essere in possesso di un valido titolo professionale. In particolare proprio al regolamento comunale, oltre che direttive della Asl di competenza, bisognerà fare riferimento per i requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti all’ attività che – neanche a dirlo – dovranno essere materialmente separati da quelli in cui si esercita la farmacia.
L’accordo estetista-farmacia, poi, può benissimo assumere la veste di un rapporto libero-professionale (in particolare la L. 1/1990 specifica che quest’attività è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, e richiede l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane); anzi questa soluzione sarebbe l’ideale per la farmacia e sicuramente da preferire – per intuibili ragioni – a un rapporto di lavoro subordinato o a una collaborazione coordinata e continuativa.
Tuttavia, contrariamente alla soluzione adottata nel quesito, meglio sarebbe a nostro avviso se il rapporto finale con il cliente fosse lasciato alla farmacia, regolando in un accordo “interno” le spettanze dell’estetista secondo le intese economiche raggiunte.
Il servizio, infatti, viene pure sempre reso in farmacia (proprio per questo a quest’ultima incombe sicuramente l’obbligo di la verifica dell’idoneità del titolo professionale posseduto dall’estetista) e ragioni – come dire – di immagine professionale suggeriscono che il cliente abbia a che fare solo con la farmacia la quale, peraltro, inevitabilmente risponderebbe sul piano professionale e – temiamo – anche su quello strettamente civilistico degli eventuali danni arrecati dalle prestazioni (male) eseguite dall’estetista, anche se sia questi a intrattenere il rapporto finale con il cliente.
E allora a questo punto…
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Con i migliori saluti.
Studio Associato
Bacigalupo-Lucidi