Chiusura temporanea farmacia: può titolare dare sola notifica senza preavviso?
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L’Art. 113 del Rd n. 1265 del 1934, Testo unico delle leggi sanitarie, al primo comma, lett. d) stabilisce che la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di una farmacia si verifica in caso di chiusura non autorizzata per un periodo superiore a quindici giorni. L’Art. 119 comma 4 indica che il titolare di una farmacia che intenda sospenderne o farne cessare l’esercizio è tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima. Premesso quanto sopra – e rifendomi alla Regione Sardegna – il titolare di farmacia può chiudere l’attività senza darne preavviso ma con sola notifica, per motivi familiari, di malattia o altri? È tenuto a fornire una giustificazione – certificato medico o irreperibilità di sostituti disponibili – all’autorità competente?
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