Chiusura temporanea farmacia: può titolare dare sola notifica senza preavviso?

Chiusura temporanea farmacia: può titolare dare sola notifica senza preavviso?

0
0

L’Art. 113 del Rd n. 1265 del 1934, Testo unico delle leggi sanitarie, al primo comma, lett. d) stabilisce che la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di una farmacia si verifica in caso di chiusura non autorizzata per un periodo superiore a quindici giorni. L’Art. 119 comma 4 indica che il titolare di una farmacia che intenda sospenderne o farne cessare l’esercizio è tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima.

Premesso quanto sopra – e rifendomi alla Regione Sardegna – il titolare di farmacia può chiudere l’attività senza darne preavviso ma con sola notifica, per motivi familiari, di malattia o altri? È tenuto a fornire una giustificazione – certificato medico o irreperibilità di sostituti disponibili – all’autorità competente?

Marcato come spam
Domanda del 10 Marzo 2023
783 viste

Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di un anno e mezzo fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

0
Domanda Privata

L'Articolo 113 del Regio decreto n. 1265 del 1934, che costituisce il Testo unico delle leggi sanitarie, stabilisce al primo comma, lettera d), che la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di una farmacia avviene in caso di chiusura non autorizzata per un periodo superiore a quindici giorni. La giurisprudenza ha precisato che questa norma può essere applicata solo dopo una verifica concreta finalizzata a verificare l'effettiva chiusura della farmacia per il periodo di tempo rilevante.

Come sancito dalla norma, la chiusura deve essere autorizzata dalla competente autorità amministrativa – non più dal prefetto – a seguito di espressa domanda che comporta anche l'obbligo di motivazione.

Tuttavia, è illegittimo il provvedimento che dispone la decadenza dalla titolarità di un farmacista senza che questi abbia avuto la possibilità di difendersi. Questo è quanto affermato dalla recente decisione 6288/2021 del Consiglio di Stato, dove si sostiene che non esiste un principio logico o giuridico che impedisca al privato, destinatario di un atto lesivo dei propri interessi, di comunicare preventivamente con l'amministrazione le ragioni che altrimenti sarebbe costretto a svolgere solo in sede giudiziaria.

La questione sollevata dal Consiglio di Stato deriva dalla vicenda di una farmacista che ha subito la decadenza dalla titolarità della farmacia senza ricevere alcuna comunicazione che le consentisse di interagire con l'amministrazione pubblica prima dell'imposizione della sanzione in questione.

Marcato come spam
Pubblicato da Prof. Marino Mascheroni
Risposta del 10 Marzo 2023

Se non trovi risposte alla tua domanda nell'archivio domande
puoi inviare una domanda agli esperti.

Non perderti le nuove risposte pubblicate

Riceverai periodicamente le ultime risposte sugli argomenti trattati.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo il tuo indirizzo email per altre ragioni.