Compravendita farmacia: nel periodo tra contratto notarile e nuove autorizzazioni la farmacia deve restare chiusa?

Compravendita farmacia: nel periodo tra contratto notarile e nuove autorizzazioni la farmacia deve restare chiusa?

0
0

Ho concordato verbalmente la vendita della mia farmacia.

Dalla stipula del contratto di cessione della farmacia al nuovo titolare, lo stesso si dovrà attivare per ottenere le varie autorizzazioni previste, regionali, comunali, ministeriali ecc. Per ottenere le sopradette autorizzazioni ci si troverà nella condizione che il sottoscritto, a seguito della cessione, non sarà più titolare delle autorizzazioni, mentre il nuovo titolare, acquirente, non avrà ancora le necessarie abilitazioni amministative.

In questo frangente temporale, la farmacia rimarrà chiusa o potrà ottenere qualche deroga o proroga temporale?

Marcato come spam
Domanda del 11 Aprile 2023
420 viste

Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di un anno e mezzo fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

0
Domanda Privata

La disposizione normativa è diversa da come la descrive. L’atto di cessione di una farmacia è soggetto alla condizione sospensiva che il cessionario acquirente acquisisca la titolarità mediante decretazione dell’autorità amministrativa (Asl, Comune o Regione).

Tale condizione è sospensiva ma ha efficacia costitutiva e ciò sta a significare che, fintanto che non viene emessa, ella continua a essere titolare senza soluzione di continuità.

Il decreto amministrativo che normalmente viene notificato qualche giorno prima della data di inizio della nuova “gestione” recherà appunto tale decorrenza. Quindi, la sottoscrizione del contratto non determina il passaggio di titolarità che rimane sospeso sino alla data di passaggio di titolarità, appunto indicato in decreto.

Le “pratiche di passaggio” devono essere indi effettuate in questo periodo di “limbo” intercorrente tra la firma del contratto notarile e la deliberazione amministrativa conseguente.

Diversamente succede se la cessione della farmacia avviene indirettamente attraverso la cessione delle partecipazioni totalitarie di una società titolare di farmacia, dove la deliberazione amministrativa non ha efficacia costitutiva bensì di sola presa d’atto et indi la titolarità ai sensi dell’Art. 7 Legge 36271991 rimane in capo alla società con modifica integrale della compagine sociale e si realizza con il solo atto notarile.

Marcato come spam
Pubblicato da Prof. Marino Mascheroni
Risposta del 11 Aprile 2023

Se non trovi risposte alla tua domanda nell'archivio domande
puoi inviare una domanda agli esperti.

Non perderti le nuove risposte pubblicate

Riceverai periodicamente le ultime risposte sugli argomenti trattati.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo il tuo indirizzo email per altre ragioni.