Come è noto, l’Art. 104 TU 1265/34 stabilisce che il criterio topografico è derogatorio rispetto a quello demografico. Il criterio topografico è comunque applicabile solo ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti. Il criterio è legato alla necessità di soddisfare esigenze puramente locali in situazione di disagio proprio per l’ubicazione topografica e di viabilità o raggiungimento della sede più vicina.
La pronuncia del Tar Lombardia (Milano) n. 6850/2000 ben definiva codesto aspetto, affermando che è possibile derogare al criterio generale della popolazione nei casi in cui specifiche esigenze locali lo richiedano, allorché le farmacie preesistenti siano raggiungibili dagli abitanti della zona solo con mezzi di trasporto, visto che tale circostanza è suscettibile di arrecare disagi nell’approvvigionamento di farmaci in caso di urgente necessità.
Nella consulenza si ipotizza l'istituzione di una nuova sede, che risulti disponibile dopo l’istituzione di una pianta organica che la preveda qualora il Comune non eserciti la prelazione che gli spetta. La copertura della sede o che sia divenuta vacante può avvenire solo ed esclusivamente per concorso pubblico per titoli ed esami e viene bandito in caso di necessità dalle Regioni entro il mese di marzo di ogni anno dispari. Il termine è ordinatorio e non perentorio con l'evidente conseguenza che il mancato rispetto non pregiudica la legittimità di bandi successivi.
Un comune di 400 anime verosimilmente non attrae la prelazione del Comune che dovrebbe sostenere costi per l’impianto della sede, la direzione tecnica, la locazione e il personale dipendente. Quindi, nel caso de quo’, è verosimile l’assegnazione concorsuale, nulla vietando visto la poca consistenza di abitanti l'istituzione verosimile di un dispensario in caso di vacanza. L’aspetto economico, certamente, in scelte simili ha un impatto sulla scelta di accettazione che è causa della sussistenza di numerosi dispensari in codesti territori in situazione di disagio.