Per rispondere al suo quesito è opportuno richiamare alcuni principi, e quindi, ove il questionario delle risposte è caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. TAR Lazio sent. 5986/2008).
Da quanto sopra deriva che non è legittima l’opzione per cui le risposte considerate corrette sono in realtà quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili, dovendosi censurare tale eventuale interpretazione illegittima della lex specialis quindi del Bando.
È utile rammentare che, per costante giurisprudenza, l’incertezza sulla risposta al quesito sottoposto ai candidati di una procedura di concorso incide negativamente sulla par condicio dei concorrenti, allorquando tutti sono chiamati a rispondere sui medesimi quesiti, male confezionati, senza che vi sia una banca dati messa a disposizione dei concorrenti dalla quale i candidati possano conoscere preventivamente la risposta. La parità di trattamento, infatti, nel caso di quesiti mal formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle circostanze in cui i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta (così T.A.R. Lazio, sez. II quater, 10 novembre 2010 n. 33368, idem, sez. III, 10 marzo 2010, n. 3652).
Da quanto sopra sembrerebbe quindi che lei abbia qualche possibilità di opporsi alle risposte ma non è assolutamente così.
Infatti, fermo quanto sopra, occorre evidenziare, anzitutto, come la scelta delle domande da somministrare ai candidati e la successiva valutazione delle risposte fornite rientrano nell’ambito del giudizio tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, espressione di puro merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti viziato da una macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto (cfr. ex multis Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 16 febbraio 2021, n. 1915; sez. III bis 5 febbraio 2021, n. 1529).
Conclusivamente lei sarà tenuto a rispondere ai quiz che le vengono proposti, salvo il diritto di ricorrere al TAR ove sorgessero dei vizi post correzione tali da inficiare i requisiti su descritti, ma non avrebbe alcun diritto ex ante ovvero prima di partecipare al concorso per poter contestare i quiz stante la discrezionalità tecnico amministrativa della commissione con il limite della macroscopica illogicità.
Non costituisce consulenza.