Contitolarità concorso straordinario, possiamo accettare con farmacista contratto ASL a progetto?

Contitolarità concorso straordinario, possiamo accettare con farmacista contratto ASL a progetto?

0
0

Ho partecipato al concorso straordinario per sedi farmaceutiche nella Regione Lazio insieme ad altri due colleghi farmacisti. Io ho un rapporto di lavoro di dipendenza come impiegato a tempo indeterminato di natura subordinata così come un altro dei tre soci. Il terzo ha un rapporto di lavoro come farmacista co.co.co/pro. con la ASL. Tale rapporto di lavoro non è di natura subordinata, così come scritto nel contratto firmato con la ASL, ed inoltre rientra, per la questione previdenziale, nella gestione separata. Poiché la legge 362/91 art.8 indica le incompatibilita’ per i soci di società titolari di farmacie, prevedendo in particolare che la incompatibilita’ con la titolarità/contitolarita’ scatta con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato questo dettato deve intendersi in senso restrittivo assoluto, ovvero anche con chi ha un rapporto di lavoro non subordinato, tipo il nostro terzo socio, oppure la norma e’ da intendersi solamente con le posizioni di lavoro, pubbliche o private, ma solo di natura subordinata? Ovvero la nostra società può accettare la titolarità di una sede laziale anche se il terzo socio mantiene questo rapporto di lavoro non subordinato con la ASL, mantenendo la quota del 33,3% della società e partecipando solo alle spese ed agli utili della farmacia, mentre io e l’altro socio ci dimettiamo dal nostro lavoro ed andiamo a gestire di persona la farmacia assegnata? Grazie per i riferimenti normative e per la risposta

Marcato come spam
Domanda del 3 Giugno 2016
399 viste

Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di 5 anni fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

0
Domanda Privata

Purtroppo il dettato della norma (art. 8 legge 362/91) non specifica
quali siano i rapporti di lavoro incompatibili. Si può presumere che si
tratti di tutti ma non certamente quelli di natura professionale non
soggetti a rapporto di subordinazione e cioè con vincoli di orari e
giorni determinati di lavoro. Il cococo o il cocopro sono infatti lavori
subordinati solo al raggiungimento di un risultato senza che sia imposto
un orario di lavoro.
Quanto agli altri due associati le dimissioni debbono essere effettive
solo prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia.

Cordiali saluti.

Maurizio Cini

Marcato come spam
Pubblicato da Prof. Maurizio Cini
Risposta del 3 Giugno 2016

Se non trovi risposte alla tua domanda nell'archivio domande
puoi inviare una domanda agli esperti.

Non perderti le nuove risposte pubblicate

Riceverai periodicamente le ultime risposte sugli argomenti trattati.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo il tuo indirizzo email per altre ragioni.