Riguardo al commento sottopostomi, preliminarmente sottolineo la difficoltà di integrazione avvertita inizialmente tra la disciplina statale sulla liberalizzazione degli orari delle farmacie in mancanza di legificazione (vedi adeguamento) regionale successiva, con problemi che furono da più parti sottolineati all’epoca della sua emanazione in termini di contrasto non solo con la disciplina domestica ma anche con quella comunitaria.
Ma detto ciò, per quanto riguarda la Regione Calabria, la questione è, a mio avviso, differente.
La Legge Regionale da me citata, la Nr 48/2013, è successiva al c.d. decreto liberalizzazioni, e a questo sembra conformarsi, fornendo la disciplina di dettaglio che in quello mancava. E nel suo ambito, vengono stabiliti : 1) orario minimo garantito per le farmacie urbane (40 ore settimanali)(Art.2, c. 1); 2) orario minimo garantito per le farmacie rurali (35 ore settimanali) (Art.2, c. 2); 3) possibilità di richiedere l’autorizzazione ad un orario di apertura ridotto da parte del farmacista (rurale o unico) che gestisce il dispensario in misura corrispondente al periodo di apertura del dispensario stesso. Per quanto riguarda i primi due punti, quindi, la normativa regionale si pone in linea con il decreto, specificando appunto, in tale ambito il limite minimo obbligatorio, e non dettando, d’altra parte, norme relative a minimi massimi. Per quanto riguarda il terzo punto, inoltre, l’aspetto sicuramente rilevante nel caso di cui trattiamo, il legislatore regionale interviene prevedendo un’autorizzazione per ottenere, da parte del farmacista, rurale o unico che sia, la possibilità di tenere chiusa la farmacia durante l’apertura del dispensario. Vale a dire che in mancanza di tale autorizzazione la farmacia dovrebbe restare aperta.
La questione riguardante tale aspetto, e cioè la disciplina dell’orario dei dispensari farmaceutici, nell’ambito della legislazione calabra, incontra i seguenti aspetti di problematicità che in realtà poco hanno a che vedere con il c.d. decreto liberalizzazioni. E mi spiego.
A) La Legge 48/2013 detta all’art. 14, l’abrogazione (c.d. espressa) della precedente LR 23.03.1984, Nr 2 che aveva il medesimo titolo (Disciplina dell’orario dei turni e delle ferie delle farmacie ubicate nel territorio della Regione Calabria). In realtà, al di là dell’apprezzamento che si può avere per tale indicazione effettuata dal legislatore, non dovrebbero esserci dubbi circa il fatto che nel caso di legge posteriore le cui disposizioni siano incompatibili rispetto alle precedenti o che regoli per intero la materia regolata dalla legge precedente, si assista al fenomeno della c.d. abrogazione tacita o implicita, che comporta che, indipendentemente dall’espressa indicazione e statuizione contenuta all’interno della legge successiva, le disposizioni contenute nella legge precedente cessino di avere efficacia. Ad ogni modo la abrogazione era espressa quindi sul punto nulla quaestio.
B) La Legge 48/2013 è stata emanata in attuazione del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, c.d. Decreto Liberalizzazioni. Quindi sulla materia dei turni e degli orari, la Regione Calabria ha adeguato la sua legislazione in linea con i contenuti di principio del decreto stesso. Ad esempio, sullo stesso sito della Regione, si enuncia, relativamente alla Legge 48/2013 come “Essa, in linea con quanto previsto dalle norme nazionali, riconosce al titolare la discrezionalità nella programmazione dell’orario e del calendario di apertura dell’esercizio, salvo il rispetto degli obblighi previsti dall’autorità competente sulla base di una programmazione annuale concordata; la finalità di tale “liberalizzazione” è quella di consentire alle farmacie di fronteggiare meglio la concorrenza degli altri canali distributivi, nonché di assicurare un ampliamento dell’offerta a favore dei consumatori”. Quindi il duplice binario su cui viaggia tale nuova regolamentazione è : 1) maggiore concorrenza per i farmacisti rispetto ad altri canali distributivi e 2) ampliamento dell’offerta, aspetto sicuramente rilevante e preminente, per il cliente-paziente tanto delle farmacie quanto, e casomai a maggior ragione, dei dispensari che, stagionali o addirittura permanenti, sono istituiti a suo favore e perché tale offerta sia tutelata, a beneficio della salute e sanità pubbliche.
C) L’assessorato alla Sanità interpellato cita la Legge 18/1990 che impone(va?), all’art. 10, c. 3, la chiusura della farmacia durante gli orari di apertura del dispensario : orbene, quale è il rapporto tra quella norma precedente e l’attuale 48/2013 sul tema dell’orario dei dispensari ? In prima battuta ciò che si può senza dubbio sottolineare è l’incompatibilità della prima legge (18/1990 che impone la chiusura) con la seconda (48/2013, che prevede eventualmente l’autorizzazione ad un orario ridotto in caso di richiesta) : il dettato della Legge 48 è che di norma sono aperti entrambi, rispettando la sede farmaceutica l’orario minimo stabilito, salvo che, su richiesta del farmacista rurale o unico, sia accordata una riduzione dell’orario (e per entrambe : del tipo che quando la farmacia chiude apra il dispensario e viceversa). Per risolvere tale incompatibilità a mio avviso la seconda, la 48/2013, dovrebbe prevalere sulla prima sia per il criterio di successione delle leggi nel tempo sia per l’ulteriore carattere di specialità (in materia di regolamentazione degli orari del servizio farmaceutico regionale) che essa riveste (riassunto nel brocardo latino lex specialis derogat legi generali) : se una legge speciale potrebbe derogare ad una legge generale anche posteriore, a maggior ragione una legge speciale posteriore dovrebbe prevalere su una legge generale ad essa precedente.
Tutto quanto detto, a mio avviso la posizione dell’assessorato non è in linea con la normativa vigente, sia in riferimento alla legislazione nazionale sia in riferimento alla legislazione di altre regioni (cito ad esempio Puglia LR Nr 5 del 18.02.2014 ed Emilia LR Nr 2 del 03.03.2016, che dovrebbero avere allineato la propria legislazione al principio di orario minimo garantito da un lato e di programmazione di orari e turni dall’altro per i farmacisti che intendano aprire oltre l’orario minimo garantito), fermo restando che, non avendo letto integralmente il documento che si cita nel messaggio ricevuto, mi riservo di confinare la mia risposta nei limiti di quanto è in mia contezza.
Restando a disposizione per quello potrà senz’altro essere un confronto utile e costruttivo, auguro un meraviglioso proseguimento di settimana e un buon lavoro.
Cordiali saluti
Silvia Di Domenico
Dottore Commercialista
Revisore Legale