Farmacista deve sempre percepire diritto addizionale in caso di intervento?
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Il farmacista reperibile durante il turno notturno “a chiamata” ha sempre diritto al pagamento del diritto addizionale in caso di intervento? In precedenti risposte fornite da questa stessa testata si evince come ci siano alcuni casi interpretativi in cui il suddetto diritto venga meno. Mi chiedo come sia possibile abolire un diritto in quanto tale: se il farmacista effettua un servizio retribuito, regolamentato da leggi, non capisco come si possa ignorare il suddetto diritto. Il riferimento riguarda il non pagamento del suddetto diritto di chiamata con ricetta mutualistica laddove il costo del farmaco sia inferiore al ticket/quota ricetta. In sintesi: il diritto di chiamata, in generale, va corrisposto dal cliente, per farmaci non mutuabili o comunque senza possedere una ricetta mutualistica, o dal Ssn quando vi è una ricetta mutualistica. Dei due, o l’uno o l’altro deve pagare.
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