In primo luogo, si riporta qui di seguito il testo oggi vigente dell’art. 2 della l. 221/68, dopo le modifiche/integrazioni apportate, in particolare, dall’art. 4 del d.lgs. 153/2009:
“L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dell'indennità di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti criteri tengono conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, nonché di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie, nonché all'ampiezza del territorio servito.
Fino a quando non viene stipulato l'accordo collettivo nazionale di cui al primo comma, l’indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti.
Al comune che gestisca la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2578, ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell'indennità stabilita ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune.
Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facoltà di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione, nonché ai dispensari di cui al terzo comma dell'articolo 1, i locali idonei”.
E questo è il testo originario:
“Ai titolari delle farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l'indennità di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è fissata in relazione alla popolazione, nella misura che segue:
lire 850.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;
lire 650.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
lire 500.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.
Ai titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti, l'indennità può essere concessa fino alla misura di lire 300.000 annue purché il loro reddito netto, definitivamente accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, non superi le lire 960.000 annue, oltre la quota di abbattimento alla base.
Al comune che gestisca la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2578, ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell'indennità stabilita ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune.
Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facoltà di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione, nonché ai dispensari di cui al terzo comma dell'articolo 1, i locali idonei”.
Come si vede, sia nel nuovo che nel vecchio testo, i destinatari dell’indennità di residenza sono i titolari della farmacia rurale avente diritto.
Pertanto, tenendo sempre presente che “in claris non fit interpretatio” [quando cioè la lettera della legge è univoca non c’è spazio per un’interpretazione che possa condurre a conclusioni diverse da quelle derivanti direttamente dalla lettera stessa], sembra poco contestabile che – qualunque sia il modulo gestorio prescelto dal Comune – la titolarità di qualsiasi farmacia [urbana o rurale] che sia oggetto di prelazione comunale resti sempre in capo al Comune come tale.
È dunque a quest’ultimo che dovrebbe spettare anche l’indennità di residenza erogata ai sensi della l. 221/68 e soprattutto delle leggi regionali che ne hanno determinato e ne determinano l’ammontare oltre che [in qualche caso] anche i criteri di determinazione.
In ultima analisi, l’indennità di residenza non è un contributo o un’indennità spettante alla persona fisica di chi deve materialmente assoggettarsi a una… disagiata residenza [proprio per condurre l’esercizio], ma verosimilmente è un contributo all’impresa di farmacia erogato al suo titolare che conduce l’esercizio - quale imprenditore [più che come persona fisica] - in un comune o località o frazione o centro abitato ritenuto ex lege, per la sua modesta consistenza demografica, disagiato.