Ne abbiamo parlato anche nella Sediva News del 24/09/2013, ma il congestionamento dei nostri centri abitati rende probabilmente sempre attuale questa vicenda.
Comunque, il Codice della strada (d.lgs. 285/1992) dispone testualmente (art. 7) che “nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: … e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli,” nonché… “g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico delle cose.”.
Solo il provvedimento emesso dall’amministrazione comunale potrà quindi dirci in concreto per quali motivi e per quanto tempo siano state istituite aree di sosta in corrispondenza dei locali in cui sono esercitate tutte o alcune delle farmacie in attività nel comune.
Si può però pensare che se l’ordinanza sindacale nulla specifica con riguardo ai motivi della sosta, questa sia consentita – naturalmente sempre nei limiti di tempo fissato – a chiunque abbia necessità di accedere in farmacia per le ragioni più varie (perciò, tanto per il carico e scarico di merci quanto per l’acquisto di farmaci, urgenti ma forse, perché no?, anche non urgenti), senza dunque il timore di vedere irrogare contravvenzioni al mezzo parcheggiato nell’area riservata.
Se invece, come nel Suo caso, i motivi della destinazione al parcheggio dell’area sono stati espressamente circoscritti al carico e scarico della merce, parrebbe arbitrario estendere tout court la sosta anche al cliente della farmacia.
Naturalmente, si può tentare di ottenere dall’amministrazione comunale un ampliamento dell’ordinanza nel senso da Lei auspicato, ma sino ad allora è verosimile che il cliente possa nei fatti rischiare anche di incappare in una contravvenzione.
(valerio salimbeni)