Posso partecipare a concorso ordinario dopo aver ceduto quota vinta con un concorso straordinario?

Posso partecipare a concorso ordinario dopo aver ceduto quota vinta con un concorso straordinario?

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In vista di prossimi concorsi ordinari, volevo porvi un quesito. È vero che c’è stato da poco il concorso ordinario in Emilia Romagna (non limitrofo a me) al quale non ho partecipato. Si prevedono prossimamente altri concorsi in centro Italia e al Nord. Chi ha venduto una quota di farmacia vinta con lo straordinario (snc vinta a concorso) può partecipare agli ordinari immediatamente, come da risposta ai quiz ministeriali attualmente in vigore (seppur aggiornati al 2011), oppure è cambiato qualcosa?

Potrebbe variare in base alle normative delle varie regioni? (come per lo straordinario, le stesse compagini hanno avuto assegnate due farmacie, entrambe snc, aperte tra Piemonte e Lombardia, mentre tra Emilia Romagna e Lombardia non è stato possibile in quanto c’era la cotitolarità in Emilia Romagna).

Pertanto, al momento della pubblicazione di un eventuale bando ordinario, come si può capire se un ex socio di snc può partecipare o meno allo stesso concorso? Nel bando dell’Emilia Romagna, se non ho letto male, è scritto che sono esclusi i concorrenti che hanno venduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni, ma ciò vale solo per i titolari singoli? Per i titolari pro quota (cotitolari, ad esempio dello straordinario del Lazio o dell’Emilia Romagna) oppure anche per gli ex soci di Snc (ad esempio, nel mio caso in Lombardia)?

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Domanda del 6 Novembre 2023
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Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di un anno fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

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Domanda Privata

Secondo le regole del concorso straordinario ai vincitori in forma associata la sede assegnata deve essere gestita in forma associata per tre anni (prima erano 10). Quindi l'assegnazione è di fatto in co-titolarità. Scaduti i tre anni però la sede farmaceutica può essere ceduta anche ad una società (Sas, Snc, Spa, Scrl). La cessione delle quote di tale società (che possono anche variare rispetto alla "forma paritaria" prevista dalla legge nei tre anni) possono essere cedute e tale cessione non costituisce "vendita della propria farmacia", concetto che si riferisce a chi cede la titolarità della farmacia posseduta e gestita come ditta individuale. Chi ha ceduto le quote della società titolare della sede non incorre quindi nel divieto di partecipazione a concorsi ordinari.

Il concorso ordinario in Emilia-Romagna è in corso di svolgimento e sicuramente per altri quattro anni non ci saranno in tale regione altri concorsi. La legge prevede comunque che le regioni debbano bandire ogni quattro anni un concorso ordinario col quale assegnare le sedi di nuova istituzione o vacanti. Al memento non sono al corrente che altre regioni diverse dall'Emilia-Romagna abbiano bandito concorsi ordinari.

È comunque consigliabile per i vincitori nel concorso straordinario in qualsiasi regione verificare come è stata attribuita la titolarità e se in co-titolarità provvedere quanto prima a trasferire la titolarità della sede alla società che, da tutti i vincitori in tale forma, è stata costituita al fine degli adempimenti economici e commerciali. Infatti se un co-titolare dovesse accettare una sede vinta in forma individuale, potrebbe determinare la decadenza della sede in co-titolarità con grave danno per gli altri co-titolari.

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Pubblicato da Prof. Maurizio Cini
Risposta del 6 Novembre 2023

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