In base all’articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, le farmacie sono classificate in due categorie: farmacie urbane (situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti); farmacie rurali (ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti). Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunte a queste senza discontinuità di abitati. Le farmacie rurali, situate in località con meno di 3.000 abitanti, hanno solo diritto a un’indennità di residenza, stabilita da leggi regionali, a parziale compensazione della situazione di disagio in cui si trovano a operare.
Per le farmacie rurali il legislatore ha previsto un regime parzialmente difforme rispetto a quello delle farmacie urbane (al fine di favorire l’insediamento di farmacie anche nelle località più disagiate); lo stesso ha operato una fondamentale distinzione, secondo che dette farmacie siano ubicate in località con popolazione superiore ovvero inferiore ai 3.000 abitanti.
Detto criterio è rilevante ai fini dell’attribuzione dell’indennità in parola, in quanto, nel primo caso, ai titolari l’indennità può essere concessa fino ad un determinato importo purché il reddito netto del farmacista non superi un certo limite, mentre nel secondo caso l’indennità è dovuta in una misura già stabilita dalla legge stessa in relazione inversa all’entità della popolazione della località in cui è situata la farmacia.
Dal quadro normativo testé esposto risulta, quindi, che, con gli artt. 1 e 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, il legislatore ha perseguito finalità diverse: infatti, mentre con l’art. 1 ha fissato un principio generale di classificazione delle farmacie (distinguendole in urbane e rurali) con il successivo art. 2 ha invece inteso regolare la concessione dell’indennità di residenza ai titolari di farmacie rurali.
Al fine di dirimere dubbi sull’applicazione dell’art. 2 citato, il legislatore, con l’articolo unico della legge 5 marzo 1973, n. 40, ha successivamente ritenuto opportuno fornirne un’interpretazione autentica, precisando che, ai fini della determinazione dell’indennità di residenza di cui all’art. 2 medesimo, si tiene conto della popolazione della località od agglomerato rurale, in cui è ubicata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.
L’articolo unico della legge n. 40/1973, quindi, introduce espressamente il criterio della popolazione residente nella località od agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia quale unico parametro rilevante ai fini della spettanza e della determinazione dell’indennità di residenza di cui all’art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (cfr. Cons. Stato, sez. I, 2 dicembre 1977, n. 12).
Organo competente è l’Autorità sanitaria locale.