Scrivo in merito ad un’idea di spostamento di farmacia rurale sussidiata, che oggi, facendo riferimento ai dati Istat al 31 Dicembre 2014, risulterebbe soprannumeraria.
Purtroppo il comune nel 2012, in occasione del concorso straordinario, ha omesso di revisionare la pianta organica probabilmente perché esisteva già una farmacia rurale nel comune di 3800 abitanti, ed una sussidiata nella frazione di 1200 abitanti. Dico purtroppo perché se invece lo avesse fatto, la popolazione al 31 Dicembre 2010, risultando di 5027 abitanti, avrebbe fatto diventare la farmacia del comune urbana, come pure la sussidiata in virtù del riassorbimento. Questo meccanismo avrebbe probabilmente consentito in maniera più agevole l’attuazione di spostamento dalla frazione al comune, lasciando però aperto un dispensario al suo posto. Anche perché i dati Istat rilevati fino al 31 Dicembre 2013, riportano una popolazione di 4951 abitanti Da questa data la popolazione è però cominciata a calare, attestandosi oggi a 4860 abitanti. A tal proposito ci conforta comunque l’illustre parere dell’avvocato Gustavo Bacigalupo secondo il quale ‘in qualunque tempo la prima revisione ordinaria venga effettuata, saranno sempre tenuti a far riferimento ai dati Istat al 31/12/2011 operando in sostanza ora per allora, fermo tuttavia l’interesse che qualcuno (ma chi?) potrà far valere per accelerare il provvedimento’.
Per onestà intellettuale va però anche detto che il Cds con sentenza 2959 del 2015 così si esprime a riguardo: ‘Quanto alle domande avanzate dai ricorrenti e riproposte in appello, si potrebbe a questo punto profilare l’ipotesi di una sopravvenuta carenza d’interesse. Infatti, risulta ormai già scaduto il termine del dicembre 2014, entro il quale il Comune avrebbe dovuto comunque procedere alla (nuova) revisione biennale sulla base dei dati della popolazione ulteriormente aggiornati. Potrebbe dunque apparire ozioso discutere se l’ipotizzata revisione del dicembre 2012 fosse dovuta o meno. In entrambi i casi, infatti, le sue risultanze sarebbero comunque superate da quella della revisione del dicembre 2014. L’ipotesi della sopravenuta carenza di interesse sembrerebbe inoltre convalidata alla luce della circostanza che stando a quanto affermato dal difensore degli appellanti alla odierna discussione orale la quarta farmacia (ossia quella che gli appellanti sostengono debba essere soppressa) non è stata ancora assegnata. Tuttavia, poiché gli appellanti non hanno dichiarato di non aver più interesse alla decisione del presente ricorso, non resta che deciderlo nel merito. E a questo proposito il Collegio richiama la propria ordinanza collegiale, e scioglie la riserva in essa contenuta, affermando che la normativa in questione va interpretata nel senso che non era dovuta la revisione periodica teoricamente pertinente alla scadenza del dicembre 2012, mentre la prima revisione da effettuare dopo l’applicazione del decreto legge n. 1/2012 era quella del dicembre 2014’. (link) che si è ‘tenuto conto che il concorso straordinario di cui alla legge 27/2012 è stato bandito esclusivamente per l’assegnazione delle 188 sedi farmaceutiche istituite sulla base dei dati Istat di popolazione residente al 31/12/2010, e che le nuove sedi da istituire sulla base del dato di popolazione residente 2014 non possono essere assegnate ai candidati inseriti in detta graduatoria del suddetto concorso straordinario; con riferimento ai dati ISTAT al 01.01.2014 (ultimi disponibili pubblicati nel 2015) è stato determinato il numero delle nuove sedi obbligatorie e facoltative da istituire che dovranno essere inserite nell’atto regionale di ricognizione in corso di predisposizione’.
A tale data la popolazione del nostro comune risultava essere di 4951 abitanti!!! Che si faccia quindi ancora in tempo?
Nonostante tutto staremmo accarezzando l’idea di provare comunque l’arrocco, anche perché l’attuale amministrazione è favorevolissima, e per questo abbiamo raccolto una serie di pareri presi qua e la, leggendo sentenze di Tar e Cds.
Di seguito una breve sintesi:
sottolineato che con il termine ‘riassorbimento’ delle farmacie istituite col criterio derogatorio della distanza, previsto dal secondo comma dell’art. 104 Tuls nella versione introdotta dall’art. 2 della legge n. 362/1991, il legislatore ha inteso evitare la proliferazione delle farmacie sul territorio che si avrebbe qualora, aumentando la popolazione residente in un comune, non si computasse (non si riassorbisse, appunto) nel rapporto con essa la farmacia istituita col criterio della distanza, evitando così che si aggiunga a quella che si dovrebbe altrimenti istituire per rispettare il parametro di legge tra numero di farmacie e numero di persone residenti nel comune;
Precisato che ogni singola farmacia è posta al servizio della generalità dei cittadini, giacché ciascuno di essi è libero di rivolgersi all’esercizio che preferisce e la norma ha solo lo scopo di mantenere una certa proporzione (approssimata) fra il numero degli abitanti e quello delle farmacie, non quello di assegnare a ciascun esercizio una certa quota di utenti;
PRESO ATTO della costante giurisprudenza, che conferma che l’esigenza di assicurare un’equa distribuzione sul territorio non necessariamente deve essere intesa in termini di rigorosa assegnazione a ciascuna sede farmaceutica di un bacino di utenti corrispondente al quorum previsto dalla legge, atteso che “il concetto di bacino d’utenza effettivo, si discosta da quello della popolazione residente in una sede farmaceutica e ciò per l’ovvia considerazione che ogni cittadino può accedere a qualunque esercizio farmaceutico”, “così, il limite di popolazione stabilito dalla legge 475/1968 si riferisce solo alla determinazione del numero delle farmacie che possono essere presenti sul territorio comunale, mentre non costituisce un limite numerico per quanto riguarda la popolazione di ciascuna sede farmaceutica” (Tar Toscana, sent. n. 2677 del 22 dicembre 2000; Tar Lombardia, Milano, Sez. III, sent. n. 6421 del 23 novembre 2007; Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, sentenza n. 66 del 17 gennaio 2011);
Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il termine biennale per la revisione delle piante organiche, stabilito dall’art. 2 della l. n. 475/1968 – di cui si assume la violazione – non è perentorio, ma meramente ordinatorio (cfr. T.A.R. Liguria, II, 2 maggio 2005, n. 573; T.A.R. Basilicata, 15 aprile 2002, n. 278; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 26 aprile 2000, n. 433), di talché, qualora detta revisione avvenga in ritardo rispetto alla scadenza, i dati statistici di riferimento devono essere descrittivi della situazione che si sarebbe dovuta considerare se la revisione stessa fosse stata effettuata tempestivamente (cfr. T.A.R. Toscana, III, 15 dicembre 2000, n. 2497)…
Cordialmente.