Trasferimento farmacia e “silenzio assenso”, cosa deve fare farmacista se Comune non risponde?

Trasferimento farmacia e “silenzio assenso”, cosa deve fare farmacista se Comune non risponde?

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Il “SILENZIO ASSENSO”, un importante istituto di garanzia, fondamento di valori di democrazia e di rispetto sociale.
Chiedo all’ESPERTO, allo stato attuale, che cosa prevede la normativa del “silenzio assenso”, dopo tutti gli sballottolamenti fino a giungere all’attuale riforma “Renzi” della Pubblica Amministrazione? Nel caso, frequente, in cui la Pubblica Amministrazione e cioè il Comune, non risponde alla istanza di trasferimento di farmacia nella sede di pertinenza e fuori da essa nel territorio comunale, che cosa deve fare il farmacista richiedente? Se il Comune (Dirigente, Sindaco), chiede il parere alla ASL e all’Ordine dei Farmacisti e questi non rispondono, vale il silenzio assenso? Cordiali saluti.

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Domanda del 8 Dicembre 2015
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Domanda Privata

Il principio del “silenzio assenso” si applica, trascorsi 60 giorni dalla domanda, al trasferimento dei locali della farmacia solo all’interno del territorio della sede farmaceutica. Trascorso tale termine, il trasferimento può avvenire a condizione che tutti i requisiti dei locali, delle attrezzature e delle dotazioni obbligatorie siano rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente.

Prof. Maurizio Cini

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Pubblicato da Prof. Maurizio Cini
Risposta del 8 Dicembre 2015

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