Il caso da Lei prospettato riguarda sicuramente una farmacia rurale sussidiata (o soprannumeraria) gestita sotto forma di impresa individuale – solo i titolari di queste farmacie sono stati infatti ammessi a partecipare ai concorsi straordinari – che cessa all’avvenuta assegnazione della sede vinta a concorso e in ogni caso non oltre l’avvio della gestione della relativa farmacia.
Pur trattandosi evidentemente di due sedi tra loro diverse, bisogna considerare che l’impresa ma anche il suo titolare restano gli stessi e dunque è la stessa anche la partita iva.
Infatti, così come il titolare di un bar, oltre che possederne più di uno, può tranquillamente trasferire la sua attività da un locale all’altro senza per questo cambiare partita iva, allo stesso modo – se pure al farmacista non è evidentemente consentito essere titolare individuale di più farmacie – gli è però consentito di chiuderne una e aprirne un’altra, come è permesso appunto a quel barista.
Per Lei il discorso diventa pertanto questo: perderà la gestione (e prima ancora la titolarità, ma questo poco importa) della farmacia rurale o soprannumeraria per avviarne un’altra [oltre che assumere ovviamente un’altra e diversa titolarità], magari ubicata a mille chilometri di distanza dalla prima. Ecco, questo è esattamente il caso del barista, cosicché anche Lei sarà un imprenditore che avrà spostato la sua attività da un luogo ad un altro mantenendo pienamente la propria, per così dire, identità fiscale.
In sintesi, la Sua attività cesserà fisicamente in un luogo e continuerà, anche dopo qualche tempo, in un altro, ma la dichiarazione dei redditi dovrà – riguardare ambedue i segmenti imprenditoriali (laddove afferenti allo stesso esercizio annuale) riuniti in un unico bilancio, ma ancor più – come detto parecchie volte – la partita iva sarà rimasta sempre la stessa.
È di tutta evidenza, allora, la semplicità anche dal punto di vista fiscale che accompagnerà il passaggio della merce e/o dei beni strumentali dal locale farmacia odierno al locale farmacia di domani, senza fatture neppure accompagnatorie ma, al più, emettendo un banale documento di trasporto quando i beni strumentali e soprattutto le merci vengono fisicamente trasferiti da un locale all’altro.
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Con i migliori saluti.
Studio Associato
Bacigalupo Lucidi