Farmacista collaboratore, può essermi assegnato questo tipo di orario?

Farmacista collaboratore, può essermi assegnato questo tipo di orario?

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Mi è stato proposto un orario così articolato: una settimana full time 8 ore continuate o spezzate da lunedì a domenica e settimana successiva full time 8 ore continuate o spezzate con il recupero di una giornata. Quindi 56 ore e 48 ore a settimane alterne. Non si supera l’orario massimo? Non ci dovrebbe essere una mezza giornata libera a settimana? Inoltre le 8 ore continuate non dovrebbero avere una pausa anche visto il fatto che si passano mantenendo sempre la posizione in piedi?

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Domanda del 24 Luglio 2016
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Domanda Privata

L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali: tutte le ore lavorate che superano tale limite devono essere retribuite come lavoro straordinario. In ogni caso l’orario di lavoro, anche comprensivo di quello straordinario, non può mai superare le 48 ore settimanali. Nel Suo caso, dunque, le otto ore in più (fino a 56) sarebbero illegittime.

Il CCNL Farmacie prevede inoltre il diritto del lavoratore ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.

Qualora nella giornata di domenica e/o festività la farmacia sia aperta al pubblico per servizio di guardia farmaceutica, il lavoratore è tenuto a prestare servizio, salvo godere del riposo compensativo (che si cumula con il riposo giornaliero) in altra giornata della successiva settimana. Negli altri casi di aperture domenicali e/o festive ai fini organizzativi il datore di lavoro terrà conto della disponibilità espressa dai lavoratori, e individuerà modalità idonee a meglio garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro nelle giornate domenicali/festive, tenendo in considerazione l’intero personale in forza.

Per quanto riguarda poi le pause durante le otto ore lavorative, occorre fare riferimento alla legge secondo cui, se l’orario di lavoro giornaliero eccede il limite di sei ore, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

Distinti saluti.

Avv. Maria Monteleone

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Pubblicato da Avv. Maria Monteleone
Risposta del 24 Luglio 2016

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