Farmacista assunto III livello CCNL, è possibile?

Farmacista assunto III livello CCNL, è possibile?

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Sono una farmacista che è stata assunta da poco in una parafarmacia come lavoratore al III livello CCNL farmacie. A cosa corrisponde tale livello? E’ per Farmacisti o per non laureati? Premesso che non ho fatto ancora il periodo di apprendistato. Conosco farmacisti che sono stati assunti inizialmente come apprendisti per poi dopo 24 mesi passare al primo livello del CCNL Farmacia.

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Domanda del 28 Giugno 2016
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Domanda Privata

Gentile Valentina,

Le premetto che il vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, dopo l’abolizione del precedente ordinamento corporativo, è caratterizzato dalla regolazione attraverso contratti collettivi cc.dd. di diritto comune, ciò che comporta che l’individuazione del CCNL applicato sia lasciato alla libera volontà delle parti, volontà che risulterà dalla espressa pattuizione (indicazione o richiamo nella lettera di assunzione del CCNL applicato), o, in via implicita, dalla applicazione, protratta e non contestata, di un determinato contratto collettivo.
A controbilanciare tale libertà, interviene, in soccorso del lavoratore, l’art. 36 Costituzione, il quale però richiede il rispetto dell’adeguatezza della retribuzione rispetto alla attività lavorativa effettivamente esercitata dallo stesso.
Per quanto attiene al CCNL Farmacie private, è il suo art. 1, riguardante la sfera di applicazione del contratto collettivo stesso, ad affermare come lo stesso contratto nazionale sia demandato a disciplinare i rapporti di lavoro con il personale dipendente laureato e non laureato, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, in considerazione del fatto che l’esercizio farmaceutico viene considerato nella sua funzione di realizzazione degli obiettivi del SSN per quanto attiene la dispensazione del farmaco.
Per tale ragione, quindi, è corretta, in prima battuta, l’applicazione del CCNL Farmacie da parte dell’azienda Sua datrice di lavoro.
Scendendo più nel dettaglio del contratto in relazione alla c.d. classificazione del personale, vale a dire i sette livelli in cui nel CCNL Farmacie viene inquadrato il personale dipendente, Le segnalo che i primi due (I Livello super per il Farmacista Direttore e I Livello per il Farmacista Collaboratore) riguardano il personale laureato in forza in farmacia e i restanti 5, dal II Livello al VI, il personale non laureato.
In particolare al III Livello è inquadrato il c.d. coadiutore di farmacia, cioè colui che svolga funzioni di raccordo tra il personale di concetto (vale a dire quelle figure, a cui è sottoposto, che, nell’esercizio delle funzioni cui sono preposti, svolgono un’attività intellettuale che comporti una personale responsabilità per quanto concerne la decisione e l’iniziativa, contenuta entro i limiti predeterminati dalle direttive dei superiori) e il personale c.d. d’ordine (ossia quelle figure, a lui invece sottoposte, che possono anche svolgere un lavoro intellettuale, ma come mera attuazione delle direttive dei superiori, e senza alcun potere di iniziativa). Il coadiutore può anche avere assegnata la responsabilità relativa alla conduzione autonoma di reparti di vendita, ma dei soli prodotti parafarmaceutici.
All’atto pratico il datore di lavoro, nel determinare l’inquadramento di un lavoratore subordinato, deve in prima battuta individuare le attività lavorative che quest’ultimo andrà effettivamente a svolgere e in seconda battuta individuare le qualifiche o gradi previsti dal CCNL, comparando, infine, i risultati così ottenuti al fine di scegliere, o meglio individuare il livello di inserimento, nel rispetto del dettato dell’art. 2013 del Codice Civile che prevede l’adibizione alle mansioni per le quali sia stato assunto (o a quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita con diritto alla maggiore retribuzione).
Nel caso di farmacisti assunti in strutture diverse dalla farmacia (parafarmacia o corner GDO) l’inquadramento al III Livello non è infrequente, anche nei casi in cui venga loro affidata la conduzione autonoma di reparti di vendita di prodotti parafarmaceutici.
In caso di apprendistato, in precedenza non ammesso per la figura del Farmacista collaboratore, in seguito all’accordo del 2012 sono state previste delle disposizioni speciali che prevedono, oltre alla possibilità di acquisire dopo 24 mesi la qualifica professionale, le seguenti regole :
– l’Inquadramento parte e resta al I Livello per tutto il periodo dell’apprendistato (mentre per gli altri casi il livello di ingresso è inferiore di due rispetto a quello di conseguimento);
– non può essere inferiore a 20 h settimanali in caso di part-time;
– il divieto per 12 mesi consecutivi di assunzione di nuovi apprendisti per il Farmacista Titolare che non conferma in servizio il 90% degli apprendisti Collaboratori assunti (fatti salvi i casi di dimissioni, mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per giusta causa e giustificato motivo oggettivo).
Attualmente il Suo contratto non Le consente l’acquisizione della qualifica professionale.

Cordiali saluti

Silvia Di Domenico
Dottore Commercialista

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Pubblicato da Silvia Di Domenico
Risposta del 28 Giugno 2016

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