Gestione studio medico vicino farmacia, posso fittarlo “a ore”?

Gestione studio medico vicino farmacia, posso fittarlo “a ore”?

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Vicino alla mia farmacia, di cui sono unico titolare, si è liberato un negozio. Pensavo di prenderlo in affitto e trasformarlo in studio medico possibilmente con due ambulatori. Lo affitterei “a ore” ad alcuni medici della zona. (non glielo ho ancora proposto) Posso fare questa cosa? Le spese di ristrutturazione le posso dedurre ? Da che cosa? Ripeto che sono titolare unico: la legge me lo permette ?

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Domanda del 26 Settembre 2016
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Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di 5 anni fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

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Domanda Privata

Gentile Dottoressa Angela,
il quesito che mi ha sottoposto è molto interessante, soprattutto in un periodo in cui le farmacie devono confrontarsi con sempre più complicate e stringenti “regole” di un mercato economico frastagliato e fiaccato da una crisi senza fine. Risulta, inoltre, abbastanza complesso, potendo essere considerato una vera e propria consulenza che andrebbe oltre i limiti di questo spazio. Ma, anticipando sin da ora, che per precisazioni e valutazioni professionali più approfondite sarebbe necessario che ci trovassimo in sede di consulenza, posso senz’altro e con piacere delinearLe delle linee guida e valide come base di partenza.
Stando alla legislazione attuale e anche in base a come si è venuta negli anni a delineare in maniera abbastanza chiara e consistente, non è fatto divieto di acquistare o affittare un negozio situato in prossimità della farmacia per adibirlo a studio medico. Ciò è ormai da considerarsi pacifico, a condizione però che il o i locali non siano collegati alla farmacia : non può esserci, per capirci, un’apertura all’interno dello studio che porti nella farmacia e viceversa, né tantomeno l’esercizio in un unico locale di entrambe le attività indicate.
In campo penale, invece, è da chiamare in causa il reato di comparaggio, la cui disciplina deve essere attentamente approfondita allo scopo di evitare di intraprendere un’iniziativa economica che costituisca o possa costituire illecito.
Per quel che La riguarda, l’art. 171 del TULS (RD 27.07.1934 Nr 1265) recita “ …Il farmacista che riceva per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali o dei prodotti…”ad uso farmaceutico”…a danno di altri prodotti o specialità dei quali abbia pure accettata la vendita è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 206,58 a euro 516,45.”
Analizzando la disciplina Le devo sottolineare i seguenti aspetti : 1) si fa riferimento non solo a denaro ma a qualsiasi utilità; 2) si deve aver riguardo non solo al farmacista ma anche ad altri soggetti (evidentemente in qualche modo a lui collegati); 3) non si parla solo di quanto ricevuto ma anche e solo di quanto sia stato accettato come promessa.
Quindi, per usare un termine giuridico che però ben ci aiuta a capire la sottile distinzione, e trascurando per il momento le implicazioni relative alla possibilità della sua prova, il reato di comparaggio si consuma non solo e non tanto nel caso in cui un corrispettivo sia stato ricevuto e conseguito, ma già prima, in sede di stipulazione della promessa o patto.
Quanto esposto porta, quindi, ad analizzare l’iniziativa economica e il relativo operato, al fine preordinato ed irrinunciabile di evitare di ricadere nell’ambito di applicazione della norma penale citata, la quale punisce con l’arresto fino a un anno, con sospensione dall’esercizio della professione per la stessa durata.

Venendo quindi alla Sua idea, il subaffitto di un vicino locale commerciale ai medici della zona può essere attuato.
Non ci potrà essere nessun collegamento fisico tra i due locali, e se ci fosse andrebbe eliminato e il corrispettivo dell’affitto andrebbe praticato a valori di mercato.
Per quanto riguarda le spese di ristrutturazione per la trasformazione del locale in studio medico, salvo specificazioni e particolarità che non sono in grado di fornire in questa sede, poiché si tratta di un negozio e non di un immobile residenziale (es. un appartamento), tali spese, e lo stesso affitto, potranno essere dedotti tra i costi della ditta individuale farmacia, mentre i relativi canoni (i corrispettivi del sub-affitto ai medici di zona) concorreranno al reddito di impresa come ricavi.

Un’ultima precisazione è necessaria : trattandosi di locazione di immobile strumentale, il regime IVA naturale è quello dell’esenzione, salvo esercizio dell’opzione per l’imponibilità (con aliquota ordinaria al 22%).
Confidando di aver dato una preliminare ma comunque esaustiva risposta ai principali dubbi relativi a questa operazione, Le auguro un meraviglioso proseguimento di giornata.

Cordiali saluti

Silvia Di Domenico
Dottore Commercialista
Revisore Legale

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Pubblicato da Silvia Di Domenico
Risposta del 26 Settembre 2016

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