Maggiorazione punteggio farmacisti rurali, quale ratio?
♥ 0 |
La norma di cui all’art. 9 della L. 221/1968 che attribuisce in un Concorso farmaceutico la maggiorazione del 40% del punteggio dell’esercizio professionale per i Farmacisti rurali, entro e non oltre 6.5 punti totali è francamente incomprensibile, al di là del fatto se tale punteggio supplementare sia confinato o meno entro i 35 punti, massimo previsto per i Titoli di carriera, attualmente dibattuto, dopo la sentenza recente del C.D.S. Infatti, essendo la matematica non opinabile, una maggiorazione del 40% corrispondente a 6.5 punti, si conseguirebbe al raggiungimento di 16.25 punti (6.5/0.4 = 16.25 punti), corrispondenti a 6,5 anni di servizio come Titolari rurali (2.5 punti x anno) oppure 7,2 anni come Collaboratore rurale (2.25 punti x anno). Ma se l’esercizio professionale si calcola per un periodo di attività non superiore ai venti anni e complessivamente non inferiore ad un anno, la domanda è: qual è la ratio per cui si applica la maggiorazione punteggio farmacisti rurali solo per una quantità di anni inferiori al massimo valutabile?
Marcato come spam
|
Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di 5 anni fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete
Se non trovi risposte alla tua domanda nell'archivio domande
puoi inviare una domanda agli esperti.
Non perderti le nuove risposte pubblicate
Riceverai periodicamente le ultime risposte sugli argomenti trattati.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo il tuo indirizzo email per altre ragioni.