Gentile Dottore,
nelle seguenti note troverà esposta la risposta al Suo quesito.
In prima battuta, mi preme sottolinearLe che, dall’orario indicato nel quesito, emerge che il Suo contratto sia da considerarsi non del tipo part-time verticale (vale a dire quello in cui il lavoratore presta la sua attività a tempo pieno, ma solo in alcuni giorni della settimana) ma del tipo part-time misto, con articolazione dell’orario differente in base ai turni previsti, anche se comunque al di sotto delle 40 ore settimanali previste dal CCNL Farmacie.
Ciò detto, rispondo ai Suoi quesiti ricordandoLe che, in linea generale, è previsto per tutti i lavoratori l’obbligo di prestare il lavoro notturno, se richiesto, fatte salve una serie di specificazioni.
Per quel che riguarda le Farmacie, come Lei ben sa, il servizio notturno deve essere effettuato per turni tra tutte le farmacie del bacino di utenza o del comune di appartenenza o tra quelle che avranno dichiarato la loro disponibilità in forma continuativa (per almeno 12 mesi consecutivi e dandone comunicazione all’Ordine dei Farmacisti di anno in anno). Quindi se attualmente la Sua Farmacia non era tra queste, il titolare dovrà effettuare tale comunicazione, vincolando la propria sede farmaceutica per tutto l’anno successivo.
Tra i lavoratori della stessa azienda sussiste, però, una sorta di diritto di prelazione a partecipare ai turni notturni da parte di chi ne abbia fatta esplicita richiesta, sempre tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali, anche se non esiste, invece, un diritto di segno contrario che consenta al lavoratore che lo desideri di rifiutare in via preventiva la prestazione di lavoro notturno.
In tema, quindi, di fissazione dei turni di lavoro è il titolare che ha il potere di decidere, rispettando una serie di regole generali e particolari, una delle quali attiene al Suo caso.
Tra le regole generali, vi è quella del limite massimo di ore di lavoro notturno nelle 24 ore : e sono in linea di massima 8 (è fatta salva l’individuazione nei contratti collettivi anche aziendali, di periodi di riferimento più ampi in relazione a orari di lavoro plurisettimanali (orari flessibili), su cui calcolare il limite).
Tra le regole particolari, vi è quella che riguarda le lavoratrici madri, o, in alternativa, i padri di bambini di età inferiore ai tre anni, che rientrano fra i soggetti non obbligati a prestare lavoro notturno (facoltativo per il lavoratore).
Venendo a quello che potrà accadere non tanto e non solo all’organizzazione dei nuovi turni, ma soprattutto al Suo timore che i turni di notte siano considerati una cortesia o siano conteggiati a forfait, Le illustro il trattamento previsto dal CCNL Farmacie in proposito. Il lavoro svolto nelle ore notturne, nell’ambito della normale articolazione dell’orario prevista per il singolo lavoratore, non è considerata straordinario (o lavoro supplementare, nel caso di contratto part-time), ma prevede una maggiorazione della retribuzione, la cui misura dipende dalla modalità di svolgimento del servizio notturno permanente : se a porte /battenti aperti, del 20%; se a porte/battenti chiusi, del 16%. Quando il turno notturno coincide, totalmente o parzialmente, con la Domenica, le maggiorazioni indicate restano invariate, ma scatterà il diritto al c.d. riposo compensativo (24 ore). Quando coincide con una festività infrasettimanale, scatta la maggiorazione del 30% sulla normale retribuzione.
Confidando di esserLe stata utile e aver chiarito tutti i Suoi dubbi, Le auguro i migliori auguri di un felice proseguimento.
Cordiali saluti
Silvia Di Domenico