Non conosco in quale provincia è ubicata la parafarmacia e quindi quale ASL è pertinente, la quale può dare indicazioni nel merito sulla possibile adozione o meno di “servizi alla persona”.
Generalmente in una parafarmacia è possibile erogare servizi ai clienti per la cura del corpo, subordinatamente all’adozione di ambienti che rispettino alcuni semplici parametri quali:
Un minimo di 9 mq per ambiente. (rifacendosi alla tabella dell’All. IV del T.U. 81/08 lo spazio al netto dei mobili e delle attrezzature deve essere di minimo di 2 mq per persona)
Le pareti e il soffitto devono essere tinteggiate in colore chiaro (meglio il bianco) e non assorbenti liquidi, lavabili e senza porosità che possano raccogliere sporcizia, gli angoli parete/pavimento devono essere ghierati (angolo arrotondato con apposito cordolo a conchiglia) per essere facilmente spazzati e detersi, il pavimento non deve presentare elementi di ritenzione di liquidi o sporcizia (buche, rotture ecc.) e deve essere facilmente detergibile. All’interno della sala è prescritto un lavandino con acqua corrente calda/fredda, un dispenser di detergente e asciugamani monouso.
Il locale adibito deve essere comunicante con un antibagno con lavandino, un bagno con il sanitario e, secondo le indicazioni di preferenza della Locale A.S., una doccia.
IL RAI (rapporto aeroilluminante) non deve essere inferiore a 1/8 della superfice calpestabile, ovvero bisogna garantire, nel locale, una buona illuminazione naturale o artificiale e un ottimo ricambio orario di aria in modo naturale o forzato.
Il locale per l’aerosol e quello della cura del corpo devono avere, quindi, questi requisiti.
In entrambi i locali devono essere esposte delle procedure adottate dal personale addetto per garantire al cliente la igienicità dei luoghi e delle attrezzature utilizzate per i servizi o trattamenti (tra le quali i lettini di trattamento, le sedute di trattamento e di accoglienza).
Tutti i locali dei servizi devono garantire la massima riservatezza (privacy), anche alla luce del Regolamento Europeo della Privacy emanato nel maggio del 2016 e in vigore fra qualche mese.
I locali per i servizi devono essere ambienti discriminati dall’aula vendite.
I servizi di estetica prevedono la figura del Responsabile Estetista Esperto/a (con titolo di studio) e i servizi devono essere espletati solo da personale qualificato da titolo di studio nell’arte.
I locali dei servizi devono essere verificati dall’ASL pertinente il territorio e il titolare dell’esercizio deve produrre SCIA presso le autorità competenti.
Gennaro Oliviero