Dal quesito parrebbe che il comune in cui è ubicata la Sua farmacia abbia una popolazione superiore a 12.500 abitanti e, se così è, l’unico presidio farmaceutico istituibile e destinato a funzionare per un periodo dell’anno è costituito dalla farmacia succursale o stagionale.
L’autorizzazione all’esercizio e alla gestione di una farmacia succursale è però conferita, ai sensi degli artt. 116 e segg. del T.U.LL.SS., all’esito di un “mini” concorso tra i titolari delle farmacie della provincia e dunque tutti costoro, ai fini dell’affidamento, vengono posti sullo stesso piano.
Il timore che Lei esprime in ordine all’eventualità di essere escluso dall’affidamento del presidio, evidentemente infondato nel caso della farmacia succursale, diventerebbe invece reale nell’ipotesi in cui la Regione propendesse per l’istituzione di un dispensario stagionale, legittima laddove la popolazione complessiva del comune fosse inferiore a 12.500 abitanti (art. 1, comma 5, della L. 221/68, come sostituito dall’art. 6 della L. 362/91).
Il dispensario stagionale è infatti affidato – proprio come il dispensario ordinario – a una farmacia della zona con preferenza [perciò la vicinanza non è l’unico criterio per l’individuazione dell’esercizio affidatario] per quella più vicina alla località da servire, che però non sembra essere quella di cui Lei è titolare.
Sarà comunque la Regione a scegliere se istituire o non istituire nella zona da Lei indicata un presidio stagionale (si tratta di un provvedimento che è naturalmente discrezionale), perché oltretutto non è sicuro, da quel poco che rileviamo, che ne ricorrano i presupposti.
E nel caso in cui optasse per questa soluzione, dovrà trattarsi obbligatoriamente – con popolazione del comune superiore a 12.500 – di una farmacia succursale, ovvero – con popolazione inferiore – la Regione potrà propendere tanto per quest’ultima come per il dispensario stagionale.
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Con i migliori saluti.
Studio Associato
Bacigalupo-Lucidi