Ddl concorrenza farmacie e concorso straordinario, le incompatibilità rimangono per i vincitori?

Ddl concorrenza farmacie e concorso straordinario, le incompatibilità rimangono per i vincitori?

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Sono vincitore al concorso straordinario in Lombardia in forma associata. Con l’approvazione del ddl concorrenza, vengono a decadere le incompatibilità? Cioè la dicitura “…è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica” è applicabile anche in questo caso? Ovvero è possibile costituire la società e quindi continuare il lavoro di farmacista dipendente (trasferimento impossibile, in 5 anni molte cose sono cambiate) e dividere gli utili?

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Domanda del 28 Agosto 2017
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Domanda Privata

Questo è il testo della lettera b) del comma 157 dell’aart.1 della legge 124/17:

b) al comma 2, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle societa’ di cui al comma 1 e’ incompatibile con
qualsiasi altra attivita’ svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonche’ con l’esercizio della professione medica. Alle societa’ di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8.»;

Le incompatibilità di cui all’art. 8 della legge 362/91 prevedono anche quella con la posizione di collaboratore di altra farmacia ed inoltre è implicito nella legge stessa che i vincitori attendano personalmente alla gestione della farmacia. Partecipare ad un concorso per la titolarità di farmacia non può essere considerato un mezzo di investimento speculativo. Gli stessi bandi prevedono che le incompatibilità siano rimosse prima dell’intestazione della farmacia alla società che, inoltre, può ora essere gestita in forma associata per solo tre anni.

Prof. Maurizio Cini

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Pubblicato da Prof. Maurizio Cini
Risposta del 28 Agosto 2017

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