Buongiorno,
l’attività prospettata è possibile eseguirla con caratteristica di “lavoro autonomo” eseguito in maniera del tutto sporadica e non abituale: “occasionale”.
Per essere considerata “occasionale” devono sussistere i seguenti requisiti:
• Mancanza di continuità e abitualità della prestazione di lavoro autonomo
• Mancanza di coordinamento della prestazione.
A fronte della prestazione dovrà essere emessa al soggetto committente della prestazione, una ricevuta “non fiscale“. La ricevuta per prestazione occasionale ha carattere di “quietanza di pagamento“, quindi la sua emissione certifica l’avvenuto pagamento della prestazione. Per questo è importante emettere la ricevuta non prima dell’avvenuto pagamento del compenso da parte del committente.
La ricevuta dovrà contenere i seguenti elementi:
• I dati anagrafici del prestatore di lavoro;
• I dati anagrafici del committente;
• La data di emissione e il numero progressivo d’ordine della ricevuta;
• Il corrispettivo lordo concordato per la prestazione lavorativa;
• L’eventuale ritenuta d’acconto (pari al 20% dei compenso lordo). Questo solo se il committente è un “sostituto d’imposta“;
• L’importo netto che è stato corrisposto dal committente.
Trattandosi di una ricevuta “non fiscale“, il legislatore ha previsto l’apposizione sulla ricevuta di una marca da bollo da 2,00 euro. Questo nel caso in cui l’importo della prestazione superi la soglia di 77,47 euro. La marca da bollo deve riportare una data anteriore rispetto a quella di emissione della ricevuta. L’importo della marca da bollo può essere chiesto a rimborso al committente della prestazione.
È necessario fare attenzione, tuttavia, al limite economico che ha tale tipo di prestazione. Infatti Nel caso in cui il prestatore di lavoro occasionale raggiunga nell’anno la soglia di 5.000 euro lorde di prestazione occasionale vige l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. Questo è quanto disposto dall’articolo 44 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003. Questa norma prevede, quindi, l’obbligo della contribuzione previdenziale in capo ai prestatori che superano la soglia annua di 5.000 euro lorde di prestazioni occasionali.
La soglia di 5.000 euro lorde annue deve essere conteggiata:
• Prendendo a riferimento solo le prestazioni occasionali svolte
• Sommando tutti gli importi lordi incassati nell’anno
• Considerando gli importi percepiti da tutti i committenti (in caso di più di un committente)
• Escludendo tutti i redditi di altre categorie (es. lavoro dipendente)
In caso di superamento della soglia dei 5.000 euro, i contributi previdenziali devono essere conteggiati e versati sulla quota eccedente la soglia dei 5.000 euro.
In allegato facsimile di ricevuta.