Ccnl farmacie municipalizzate: che tipo di riposo nel turno notturno?

Ccnl farmacie municipalizzate: che tipo di riposo nel turno notturno?

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Presso una farmacia (ccnl farmacie municipalizzate) il titolare assegna il turno notturno (22,00 – 8,30) a chi termina quello diurno alle 16,30 (8,30 – 16,30). Ho manifestato le mie perplessità per la mancanza del riposo giornaliero continuo al titolare che, sentito il consulente, sostiene la legittimità del proprio comportamento perché riconosce un riposo compensativo di 24 ore e perché tale modalità è consolidata nel tempo. Gradirei conoscere il vostro parere.

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Domanda del 10 Maggio 2022
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Domanda Privata

Sulla base di quanto previsto dal CCNL farmacie municipalizzate il farmacista ha l’obbligo di effettuare orario notturno se la farmacia è organizzata in tal senso. Il lavoro notturno è considerato quello che va dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

Il riposo compensativo di 24 ore è previsto in caso di coincidenza (anche solo parziale) del servizio notturno con la domenica.

Si ritiene, pertanto, che il comportamento del datore di lavoro in questo caso sia legittimo.

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Pubblicato da Francesco d'Alfonso
Risposta del 10 Maggio 2022

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