Corso di formazione: le ore di permesso sono retribuite?

Corso di formazione: le ore di permesso sono retribuite?

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Sto seguendo un corso di alta formazione. Le ore di permesso non sono retribuite: è corretto? Inoltre, per volere del titolare, noi facciamo 7,5 ore giornaliere. Di conseguenza come “ore permessi”, siamo in negativo. Ogni volta che ci si “assenta”, semplicemente vengono detratte altre ore e, quindi, soldi dalla busta paga, dal momento che le ferie sono imposte dal titolare. Cosa potrei fare?

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Domanda del 19 Maggio 2022
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Domanda Privata

In merito al diritto allo studio, si specifica che si ha diritto ad usufruire di permessi retribuiti giornalieri.

Tale diritto, è sancito dallo statuto dei lavoratori e consente ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, di avere il diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti”. Possono usufruire dei permessi anche i lavoratori studenti che frequentano corsi professionali che siano, tuttavia, autorizzati al rilascio di titoli di studio. I permessi di studio sono riconosciuti solo per la frequenza ai corsi che abbiano orario coincidente con quello di lavoro (da documentare) e non anche per le ore di studio necessarie alla preparazione degli esami.

Il CCNL farmacie private (articolo 38), inoltre, prevede un trattamento di maggior favore disponendo la concessione di ulteriori 5 giorni all’anno di permesso allo studio.

Sempre sulla base del CCNL farmacie private, l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali; non è, pertanto, conforme al contratto collettivo l’obbligo di usufruire di mezz’ora di permesso giornaliero.
Con riferimento alle ferie, il farmacista ha diritto a ventisei giorni lavorativi annui computati per sei giorni a settimana ed è facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo (normalmente da maggio a ottobre) che può essere frazionato in massimo due periodi con facoltà del lavoratore di scegliere uno dei due periodi, previo accordo con il datore di lavoro.

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Pubblicato da Francesco d'Alfonso
Risposta del 19 Maggio 2022

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