Si premette che la normativa relativa alla maternità non prevede un momento specifico in cui comunicare la gravidanza al datore di lavoro. In linea di massima si aspetta il compimento del primo trimestre ma, non essendoci alcun obbligo in termini di tempistica, in linea teorica si potrebbe dare la comunicazione anche qualche giorno prima dell’inizio del congedo obbligatorio. Ciò detto, per quanto di seguito si riporterà, è fortemente consigliabile che la farmacista comunichi tempestivamente lo stato di gravidanza al datore di lavoro e al medico competente della farmacia.
In merito alle tutele, la normativa vigente ne pone diverse a favore delle farmaciste in gravidanza. Di seguito si elencano le principali.
• divieto di licenziamento nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il compimento del primo anno di vita del bambino (Dlgs n. 151/2001 e successive modifiche), fatta salva la giusta causa.
Per determinare l'inizio del periodo di gravidanza vale la "presunzione legale" per la quale il concepimento si intende "perfezionato" trecento giorni prima della nascita del bambino.
• tenuto conto che la professione di farmacista è considerata “a rischio gravidanza” (a causa dello svolgimento dell’attività perlopiù in piedi e per il possibile contatto con sostanze chimiche), il datore di lavoro deve porre in essere accorgimenti tali che limitino detti rischi. Ad esempio si può chiedere (e ottenere) l’astensione dalle attività che potrebbero porre in contatto la farmacista con elementi potenzialmente dannosi per lei e per il nascituro e, allo stesso tempo, si può chiedere di svolgere attività che non necessitino obbligatoriamente lo stare in piedi.
• in caso di impossibilità da parte del datore di lavoro ad applicare gli accorgimenti necessari, la farmacista potrà chiedere di essere collocata in astensione anticipata (istanza da presentare all’ispettorato del lavoro provinciale di competenza).
• divieto di svolgimento dei turni notturni.