La Tariffa Nazionale dei Medicinali all'art. 9 riporta:
Per la dispensazione di uno o più dei medicinali di cui agli articoli 2, comma 1 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, nonché dei medicinali veterinari di cui agli articoli 2, comma 1, 10, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, effettuata durante le ore notturne, dopo la chiusura serale, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria, spetta un diritto addizionale di [...].
Essa elenca le categorie dei medicinali – uso umano e uso veterinario, sia con ricetta che di libera vendita – per i quali il farmacista può chiedere un diritto addizionale – c.d. "diritto di chiamata". Va quindi da sé che questi sono medicinali per i quali va inteso l'obbligo di fornirli al pubblico e per i quali, appunto, spetta al farmacista un diritto addizionale.
La norma della Tariffa è nazionale, ma a livello locale – regionale – possono essere date disposizioni ulteriori. Ad esempio, l'Emilia Romagna dispone che, oltre a quanto scritto sopra, vige l'obbligo per il farmacista di fornire tutti i dispositivi medici, prodotti per la medicazione e prodotti per l'infanzia – inclusi ad es. latte, biberon o ciucci.
Sempre a livello regionale possono inoltre essere previste ulteriori disposizioni nella Convezione Ssn, come ad esempio la dispensazione di qualsiasi prodotto indicato dal medico in ricetta proveniente da pronto soccorso, guardia medica o con la dicitura "urgente".