Il commercio e la produzione di integratori alimentari sono disciplinati da normativa europea e da uno specifico Regolamento, il n. 178 del 2002, al quale ella deve rifarsi. Dal versante tecnico giuridico gli integratori sono da considerarsi a tutti gli effetti come alimenti e soggiacciono in prima istanza alla regola della commercializzazione e distribuzione di questi.
Il registro imprese richiede in via alternativa di:
– avere frequentato con esito positivo un corso professionale (durata minima 130 ore) per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni. Al termine del corso è previsto un esame di idoneità che abilita sia all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, sia all'esercizio del commercio di prodotti alimentari;
– avere prestato la propria opera per almeno due anni (anche non continuativi) nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita, somministrazione o preparazione degli alimenti oppure socio lavoratore o collaboratore familiare;
– essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
L’attività deve essere esercitata in forma di impresa individuale o collettiva con obbligo delle relative consuete iscrizioni di legge.
Per la produzione, invece, occorre attenersi a scrupolosi dettami dei regolamenti citati.