Dimissioni farmacista padre: c’è obbligo di rispettare preavviso?

Dimissioni farmacista padre: c’è obbligo di rispettare preavviso?

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Sono un farmacista padre con contratto a tempo indeterminato, primo livello Ccnl farmacie. Mio figlio ancora non ha compiuto l’anno di età e vorrei dare le dimissioni volontarie dal lavoro. Devo comunque rispettare il preavviso di 90 giorni?

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Domanda del 30 Ottobre 2023
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Domanda Privata

In caso di dimissioni volontarie presentate da parte del lavoratore padre, durante il primo anno di vita del figlio, le regole da seguire sono differenti da quelle imposte in caso di dimissioni presentate volontariamente per altre motivazioni.

In caso di dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino, infatti, il lavoratore non ha l’obbligo di presentare le dimissioni on line – previste dall’art. 26, del Dlgs n. 151/2015 – ma dovrà:

a) comunicare, per iscritto, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro al proprio datore di lavoro;
b) convalidare le dimissioni presso la sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro entro trenta giorni dalla comunicazione delle dimissioni al proprio datore di lavoro.

Per poter convalidare le dimissioni si dovrà presentare presso l’Ispettorato del lavoro competente la seguente documentazione:

- documento di identità in corso di validità;
- codice fiscale;
- numero di cellulare;
- copia della lettera di dimissioni, nella quale sia evidenziato l’ultimo giorno di lavoro e l’avvenuta ricezione da parte del datore di lavoro, ad esempio attraverso la firma per ricevuta;
- Cf/P.Iva del datore di lavoro;
- indirizzo Pec del datore di lavoro.

Nella fattispecie il lavoratore oltre a non avere l’obbligo di espletare il periodo di preavviso, previsto ai sensi dell’art. 2118 del codice civile e dal Ccnl per i dipendenti da farmacia privata, ha diritto a ricevere, da parte del datore di lavoro, la relativa indennità sostitutiva di preavviso.

Detto diritto vige qualora abbia fruito del congedo di paternità, rappresentato dal:

- congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis, del Dlgs n. 151/2015), operativo dal 13 agosto 2022;
- congedo di paternità alternativo (art. 28, del Dlgs n. 151/2015), in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Infine, si evidenzia che il legislatore ha inteso trattare la risoluzione volontaria del lavoratore padre alla stessa stregua del licenziamento; ciò comporta che al lavoratore deve essere corrisposta l’indennità di disoccupazione (Naspi) e, quindi, il datore di lavoro dovrà corrispondere, all’Inps, il relativo Ticket licenziamento.

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Pubblicato da Francesco d'Alfonso
Risposta del 30 Ottobre 2023

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