Può farmacista rifiutare cambio orario con preavviso di 24 ore?

Può farmacista rifiutare cambio orario con preavviso di 24 ore?

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Se un collaboratore di farmacia privata, che nel contratto sia part-time che full-time abbia accettato la clausola di flessibilità, può rifiutarsi di effettuare un orario di lavoro diverso da quello pattuito con 24 ore di anticipo, ad esempio in caso di malattia improvvisa di un altro collaboratore che necessita di essere sostituito?

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Domanda del 28 Giugno 2024
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Domanda Privata

Con il termine flessibilità, in ambito lavorativo, si fa riferimento a rapporti di lavoro alternativi alle forme tradizionali che prevedono orari standard. Ciò che cambia, dunque, è quando è prevista la prestazione professionale richiesta (flessibilità oraria).

Nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e dal Ccnl per i dipendenti da farmacia privata, il datore di lavoro può regolamentare la distribuzione dell’orario di lavoro su base giornaliera e/o settimanale, previo accordo con il lavoratore per andare incontro alle esigenze di entrambe le parti. Ad esempio, può essere concordata la collocazione e la durata della pausa pranzo. Inoltre, il datore di lavoro può programmare l’orario di lavoro in un regime orario di flessibilità, ossia definire il periodo di superamento dell’orario di lavoro alternato a periodi di conseguente riduzione dell’orario stesso.

In linea di principio, nel caso in cui l’organizzazione dell’attività lavorativa sia imprevedibile – malattia improvvisa di altro collaboratore – , il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di svolgere l’attività lavorativa secondo le sole proprie esigenze, tranne nei casi in cui il lavoro si svolga entro ore e giorni di riferimento. Ciò comporta, quindi, che in caso di emergenze il lavoratore dovrà adempiere alle esigenze dell’organizzazione della farmacia in considerazione dell’eccezionalità della situazione.

Qualora, tuttavia, tali richieste del datore di lavoro non dovessero avere il carattere dell’eccezionalità e, quindi, fossero richieste frequenti e reiterate, il lavoratore avrebbe il diritto di rifiutare di svolgere la prestazione senza alcuna conseguente procedura disciplinare a proprio carico.

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Pubblicato da Francesco d'Alfonso
Risposta del 28 Giugno 2024

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