Gentile farmacista,
dare una risposta alla sua domanda, richiederebbe maggiori elementi, come le posizioni economiche e fiscali, personali, dei soggetti interessati.
Per questo di seguito le illustrerò i tratti salienti delle tre forme societarie, rinviando in altre sedi l’ulteriore approfondimento.
Innanzitutto le prime due, snc (società in nome collettivo) e sas (società in accomandita semplice) rientrano nelle cosiddette società di persone mentre per quanto riguarda le imprese cooperative, la riforma del titolo V, ha modificato molto la vecchia infatti ex. art. 2519 c.c comma 2 “L’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro”.
Per quanto riguarda la società in nome collettivo possiamo innanzitutto dire che ex. art. 2291 c.c. “tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.”
Inoltre ex art. 2296 è possibile la costituzione per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Da punto di vista fiscale è prevista la tassazione per trasparenza, ciò vuol dire che, tranne l’Irap che viene scontata in capo alla società, le imposte sul reddito saranno scontate in capo ai singoli soci.
Invece la società in accomandita semplice, si differenzia dalla precedente per la presenta ,ex. art. 2313 c.c.,di due tipologie di soci, gli accomandatari, ai quali è affidata l’amministrazione della società, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e gli accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita. C’è però da aggiungere che se gli accomandanti compiono atti di amministrazione della società, vengono equiparati agli accomandatari e quindi solidalmente ed illimitatamente responsabili con essi
Per la tassazione valgono le stesse regole della società in nome collettivo.
Per quanto riguarda invece la società cooperativa, si distingue dalle prime due innanzitutto per la caratteristica di mutualità, capace di garantire ai soci condizioni di lavoro o di acquisto di beni e servizi a condizioni migliori rispetto al mercato.
Altra caratteristica peculiare ex. art. 2516 c.c. “nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento” ciò vuol dire che tutti i soci sono uguali e con pari diritti.
Inoltre bisogna ricordare una caratteristica sicuramente molto interessante che la società cooperativa gode di autonomia patrimoniale perfetta e quindi ex art. 2518 c.c “nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”
Infine, da un punto di vista fiscale, l’imposizione è in capo alla società.
Quindi come può dedurre da questa breve descrizione, l’unico limite è nella testa e nell’agire dei soci, che dovranno accettare e rispettare il principio di parità di trattamento.
La materia è molto complessa è articolata e richiede maggiori approfondimenti e per i quali può contattarmi in privato.
Cordialmente
Claudio Sica