Farmacista part-time, quali sono le novità del jobs act?

Farmacista part-time, quali sono le novità del jobs act?

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Ho letto che il jobs act ha introdotto qualche modifica sulla tipologia di contratto farmacista part-time, che vorrei conoscere.

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Domanda del 1 Ottobre 2015
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Domanda Privata

In primo luogo non c’è più il distinguo tra part-time verticale, orizzontale o misto, ma si parla soltanto di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Poi, in caso di assunzione di lavoratori con questa tipologia lavorativa e di ricorso a lavoro supplementare, le aziende non sono più tenute ad informare annualmente le rappresentanze sindacali (quando costituite).
Resta fermo l’obbligo della forma scritta e della espressa indicazione della durata della prestazione lavorativa, in mancanza della quale il rapporto viene considerato a tempo pieno.
Come accennato, un’altra novità riguarda il caso in cui il contratto collettivo non contenga una specifica disciplina sull’orario supplementare, perché in questa ipotesi il datore di lavoro può chiedere al lavoratore prestazioni eccedenti l’orario concordato, sia pure in misura non superiore al 25% di quello settimanale.
La maggiorazione in tale eventualità è pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto.
Nel caso tuttavia in cui egli versi in effettive difficoltà (familiari o di salute) a svolgere le ore supplementari richieste, il lavoratore potrà rifiutare le ulteriori prestazioni di lavoro.
Inoltre, le c.d. clausole contrattuali flessibili convenute tra le parti diventano ora clausole elastiche, idonee a prevedere quindi sia la possibilità di variare la prestazione lavorativa in aumento che la sua collocazione temporale.
Se il contratto collettivo non contempla clausole elastiche, le parti potranno concordarle per iscritto presso le Commissioni di certificazione, e il datore di lavoro potrà richiedere variazioni con un preavviso di due giorni lavorativi.
Ci sono infine novità con riguardo al diritto di precedenza nelle trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, e viceversa.
In particolare, la lavoratrice madre ha ora la possibilità di richiedere, ma per una sola volta, la riduzione dell’orario di lavoro da tempo pieno a part-time in luogo del congedo parentale.
Questo, però, a condizione che la riduzione dell’orario di lavoro non sia superiore al 50%.

(giorgio bacigalupo)

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 1 Ottobre 2015

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