Concorso straordinario, socio rurale sussidiata deve lasciare per incompatibilità?

Concorso straordinario, socio rurale sussidiata deve lasciare per incompatibilità?

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Abbiamo partecipato al concorso straordinario in Emilia Romagna in tre soci, di cui uno è socio di farmacia rurale sussidiata al 50%, alla luce della recente delibera della G.R, di assegnazione della titolarietà ai singoli candidati e non alla società, deve lasciare per incompatibilità la farmacia di cui è già socio?
In ultimo chiedo di conoscere il Vostro Autorevole parere sulla individuazione della pianta organica da parte dei Comuni. Nel caso in cui hanno indicato una strada (via Roma) si intendono i due lati e se le strade formano un rettangolo, si intende solo il lato interno della strada.

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Domanda del 24 Dicembre 2015
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Domanda Privata

Se avesse fondamento la tesi ministeriale ovvero – il che è lo stesso – quella della Giunta emiliana, tra le varie conseguenze figurerebbe anche quella dell’incompatibilità del possesso di una quota sociale (non importa se la farmacia è rurale o urbana) con l’assunzione della titolarità della farmacia conseguita per concorso in forma associata.
Né il Ministero, né la Giunta, hanno affrontato direttamente questa specifica vicenda ma ne ho parlato io parecchie volte: se il vincitore in forma associata assume la “contitolarità” o la “titolarità pro quota” dell’esercizio assegnato, non c’è dubbio che la sua perfetta equiparazione a un titolare di farmacia in forma individuale gli comporta l’incompatibilità prevista sub b) dell’art. 8 della l. 362/91.
E quindi: o non partecipa all’assegnazione in forma associata, facendo pertanto decadere dalla procedura l’intera compagine (con tutto il finimondo che muoverebbero a carico del “reprobo” i suoi coassociati), oppure, se vuole accettare la sede con i coassociati, deve fare i conti con l’Asl e/o il Comune competenti con riguardo alla società cui attualmente egli partecipa, nel senso che – laddove condividano anch’essi la tesi emiliana – l’Asl e/o il Comune adotteranno a carico della società stessa i provvedimenti di cui al terzo comma dello stesso art. 8 proprio per la sopravvenuta incompatibilità del Suo collega con la veste di socio.
È però anche possibile naturalmente che l’Asl e/o il Comune competenti all’adozione del provvedimento di titolarità a favore dei covincitori ne condizionino il rilascio alla previa cessione della quota da parte del Suo collega.
Potrei continuare a lungo srotolando il lungo e intricato gomitolo di questa matassa ormai grottesca, ma quel che Le ho scritto credo possa esserLe sufficiente, e del resto mi pare che Lei conosca perfettamente il nostro pensiero al riguardo.
Posso aggiungerLe, prima di chiudere, che parecchi Suoi colleghi intendono impugnare al Tar emiliano la deliberazione incriminata e probabilmente sarà una sorta di class action, cioè in pratica un ricorso proposto collettivamente da un grande numero di interessati.
Se vuole, quindi, potrà anche Lei partecipare a questa grande “ammucchiata”.
Con i migliori saluti.

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 24 Dicembre 2015

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